Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2501 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2501 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ARMANDO N. IL 14/07/1963
avverso la sentenza n. 969/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

c.c.: 5-12-13

FATTO E DIRITTO
Esposito
Armando
ricorre
per cassazione avverso la sentenza di cui in
1
epigrafe, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità per entrambi i reati a lui ascritti.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su
doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del
ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella
facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in
sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non
manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in
esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata
attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in
nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza
logica.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi delle inammissibilità, si
stima equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
cosi eciso in Roma, all’udienza del 5-12-13.
Il Presi
Il onsigliere E n ore

R.G. 23032-13

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