Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25006 del 12/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25006 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Di Paola Umberto, nato il 08.10.1955
avverso l’ordinanza n.73 della Corte d’Appello di Genova del 16.9.2014,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Riello , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe ,la Corte d’appello di Genova ,i1

16.9.2014 ,dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta da Di Paola
Umberto, volta ad ottenere la revoca della sentenza, pronunciata il 21.11.2012 e
divenuta irrevocabile il 10.3.2013, del Tribunale di Pisa che lo aveva

Data Udienza: 12/03/2015

condannato per il reato di rapina commesso in Cecina il 12.07.2010 .
Lamentava in particolare il Di Paola che il Tribunale di Pisa non avrebbe
valutato la perizia antropologica, relativa ad altra rapina,commessa in Brianza
ed utilizzata dal difensore di Di Paola, per contestare le dichiarazioni dei testi
Vannini e Santi,rispettivamente dipendente della filiale e cliente della stessa, che
dopo aver confermato il riconoscimento fotografico del Di Paola come autore della
rapina commessa in Cecina,lo avevano riconosciuto in dibattimento.
1.1 Nell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione , La
esame la perizia antropologica che Di Paola propone qui come nuova prova ,”

mostrando di essere a conoscenza che era stata disposta l’archiviazione del
procedimento nell’ambito del quale tale atto istruttori era stato compiuto”e
formulando un giudizio di assoluta ininfluenza di tale accertamento sul quadro
indiziario-probatorio emerso a carico del Di Paola per i fatti contestatigli.( vedi
pag.1 del provvedimento impugnato) .
1.2 Avverso tale provvedimento propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia,lamentando l’illogicità della motivazione del provvedimento
della Corte di merito e deducendo che la ritenuta identità del soggetto che si
rese responsabile della rapina commessa in Muggiò e di colui che si è reso
responsabile della rapina commessa a Cecina, avanzata in sede di ricognizione
fotografica proprio dal teste Vannini ,è stata smentita dalla perizia
antropologica , che sicuramente è stata già valutata dal primo giudice ma in
termini meramente formali senza spingersi ad investigare gli aspetti della
contaminazione del ricordo del teste.
2.11 ricorso è inammissibile
2.1 Secondo la non controversa giurisprudenza di legittimità la revisione è un
mezzo straordinario di impugnazione che consente ,in situazioni tassativamente
predeterminate di eliminare il giudicato, dando preminenza alle esigenze di
giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.
2.2 Attraverso il procedimento di revisione, il giudicato viene sostituito da una
nuova e diversa decisione all’esito di un nuovo giudizio; il giudizio è nuovo solo
se si fondi su elementi probatori nuovi, ma attinenti ad un tema di indagine che
non sia irrilevante ai fini del processo. Ed è certamente irrilevante ai fini del
processo il tema di indagine che sia stato già considerato tale nel processo
conclusosi con il giudizio precedente, tanto più se detta irrilevanza sia stata già
oggetto di impugnazione e, quindi, della successiva decisione passata in
giudicato.( Rv. 201832).Presupposto indefettibile della soluzione del giudicato è

Corte territoriale,in particolare , rilevava che il Tribunale aveva già preso in

pertanto, l’emergere di elementi nuovi e non fatti oggetto dei precedenti giudizi
non essendo la revisione ,in nessun caso , giustificata da una diversa
valutazione del dedotto o da una inedita analisi del deducibile (il giudicato
copre,infatti,dedotto e deducibile) ( rv 212267; rv227242; Rv. 259778).
2.3 E’ ,pertanto, necessaria,per il procedimento di revisione quale indefettibile
presupposto, l’emersione di elementi probatori non già scrutinati , estranei e
diversi da quelli definiti nel processo; potendo costituire “prova nuova” anche un
elemento già esistente negli atti processuali, ma rimasto sconosciuto e non

2.4 Le “nuove prove” cui fa riferimento l’art. 630, comma 1, lett. c. cod. proc.
pen.,pertanto. sono soltanto quelle “sopravvenute” o “scoperte” dopo la
condanna :il requisito della novità si sostanzia nella mancata conoscenza da
parte del giudicante dell’elemento probante, che non entra a far parte della
delibazione, anche se l’elemento preesista al momento del giudizio ; nuovi
devono considerarsi soltanto quegli elementi di prova che, anche se risultanti
dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione
delle parti ovvero per il mancato uso dei poteri d’ufficio. e solo nell’ambito del
presupposto così delineato è applicabile il principio secondo il quale non rileva
la causa della mancata scoperta al momento del procedimento ,anche se
addebitabile all’imputato o attribuibile al mancato esercizio di poteri officiosi.
Rv. 259778
2.5 E’ consequenziale, pertanto, che non costituire presupposto della revisione,
come prova “nuova” una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già
valutati, in quanto quest’ultima si traduce in un apprezzamento critico di
emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una
mera “rilettura” di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in
via definitiva, mentre la prova può definirsi “nuova” a norma dell’art. 630 cod.
proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi
in considerazione nel precedente giudizio.( Rv. 261840)
2.6 Alla luce dei principi su enunciati , consegue che la perizia antropologica,
dedotta come prova nuova nel presente procedimento di revisione dal ricorrente i
manca,interpretando dati noti e relativi alla conformazione fisica dell’imputato )

re

Tt del requisito del requisito della “novità” come sopra delineato ed inoltre è

già stata ampiamente esaminata nel processo che ha determinato la condanna
di Di Paola e sicuramente conosciuta e specificamente valutata dai giudici di

quella decisione.
2.7 il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo

valutato, non importa per quale ragione .

1 cod. roc., pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
.(ttA vwv1
che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese oc ssuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così d

a ,camera di consiglio del 12 marzo 2015

Il Con

Il Presidente

( M.

( M. Gentile )

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA