Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25001 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25001 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di
Campobasso avverso la sentenza del 6 dicembre 2010 emessa dal Tribunale
di Larino – sezione distaccata di Termoli, nel procedimento a carico di
Salvatore Giuseppe Agostino Ciavarella;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Tindari Baglione, che ha
concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, coo T.Ainv;i9

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Larino – sezione
distaccata di Termoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Salvatore Giuseppe Agostino Ciavarella, imputato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni ex art. 393 c.p., per estinzione del reato a seguito di

dello stesso imputato.

2. Ha proposto ricorso diretto per cassazione il procuratore generale
presso la Corte d’appello di Campobasso e ha dedotto la violazione dell’art.
155 c.p., censurando la decisione impugnata per avere ritenuto accettata in
via presuntiva la remissione della querela da parte del Ciavarella, nonostante
l’imputato fosse contumace e irreperibile. Secondo parte ricorrente la mancata
conoscenza dell’intervenuta remissione della querela non avrebbe dovuto
consentire al giudice di ritenere l’accettazione da parte dell’imputato
contumace, accettazione che non può essere qualificata come tacita, così
come prevede il citato art. 155 c.p., ma “presunta” e come tale non
consentita nel nostro ordinamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Come è noto l’art. 155 c.p. prevede che la remissione della querela
non produce effetto se il querelato l’ha espressamente o tacitamente rifiutata,
in quanto si vuole consentire al querelato di insistere per la prosecuzione del
processo in vista dell’accertamento negativo della sua responsabilità.
Nessun problema per la accettazione espressa, che consiste in una
dichiarazione di accettazione della remissione.
Invece, riguardo alla accettazione tacita la seconda parte del primo
comma dell’art. 155 c.p. richiede il compimento di uno o più fatti incompatibili
con la volontà di accettarla, sicché in altri termini può dirsi che il querelato
che voglia insistere nel processo ha un onere di rifiutare la remissione.

2

intervenuta remissione della querela, ponendo le spese processuali a carico

La giurisprudenza considera come tacita accettazione anche

il

solo

mancato rifiuto della remissione, per cui l’efficacia può essere desunta da una
condotta meramente inerte, ma in ogni caso la remissione deve essere nota al
querelato. Infatti, solo la perfetta conoscenza dell’intervenuta remissione può
far scattare i meccanismi di accettazione tacita, in base ai quali ritenere che il
querelato non intenda insistere per la prosecuzione del processo.

tendenza a risolvere le liti attraverso forme di conciliazione che si attuano
attraverso il meccanismo tradizionale della remissione-accettazione della
querela, la giurisprudenza ha ritenuto che l’omessa comparizione in udienza
del querelato possa essere intesa come una tacita accettazione della
remissione e apprezzata quale indice dell’assenza della volontà di coltivare il
processo, legittimando la pronuncia di estinzione del reato, ma ha
espressamente ribadito che in tali casi il querelato deve essere a conoscenza
della remissione della querela o comunque posto in grado di conoscerla (Sez.
un., 25 maggio 2011, n. 27610, Merano).

3.2. Nel caso in esame la situazione di irreperibilità dell’imputato lo pone
nella condizione di non conoscenza della remissione della querela, per cui non
può trovare applicazione la disposizione che riconosce la possibilità di una
accettazione tacita.
Il giudice di primo grado ha motivato la scelta a favore dell’efficacia della
remissione della querela, nonostante l’irreperibilità del Ciavarella, ritenendo
che si tratta di un esito favorevole all’imputato, la cui accettazione deve
essere presunta.
Tuttavia, come ha rilevato correttamente il procuratore generale nel suo
ricorso, il codice non prevede una accettazione presunta, ma solo tacita,
rinvenendola in comportamenti e fatti incompatibili con la volontà di
accettazione, che però presuppongono, come si è detto, la piena conoscenza
della rimessione della querela.
D’altra parte, se si prescindesse da una effettiva conoscenza verrebbe ad
essere sacrificato il diritto dell’imputato di pretendere l’accertamento negativo
della sua responsabilità, direttamente collegato al diritto di difesa
costituzionalmente sancito e al diritto alla prova.

3

Anche nel procedimento davanti al giudice di pace, in cui massima è la

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio, ai sensi dell’art. 569 comma 4 c.p.p., alla Corte d’appello di
Campobasso per il giudizio.
P. Q. M.

d’appello di Campobasso.
Così deciso il 17 aprile 2013
t

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte

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