Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25000 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25000 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• FRANCO Gaetano, nato a Bari il giorno 9/6/1974
avverso la sentenza n. 1561/2014 in data 29/4/2014 della Corte di Appello di
Bari
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29/4/2014 la Corte di Appello di Bari ha confermato la
sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 19/9/2013 del Giudice
per l’udienza preliminare presso il Tribunale della medesima città con la quale
FRANCO Gaetano era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata con
l’uso di arma ai danni del titolare dell’esercizio commerciale “Atena Focacce” e di
porto in luogo pubblico di un coltello utilizzato per la commissione del predetto
reato e – unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenute le
circostanze attenuanti di cui all’art. 62, comma 1, n. 6 e 62-bis, cod. pen.,
operata la riduzione per il rito – condannato alla pena finale di anni 2 e giorni 20
di reclusione ed C 600,00 di multa.

Data Udienza: 04/06/2015

I fatti risultano commessi in Bari il 30/3/2013.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo con motivo unico la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.
proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di
cui all’art. 89 cod. pen.
Lamenta, al riguardo, la difesa del ricorrente che, pur essendo stata ritualmente
formulata nell’atto di gravame innanzi alla Corte di Appello la questione relativa

Giudici distrettuali hanno di fatto omesso di motivare sul punto ritenendo
l’insussistenza di un nesso di causalità tra il fatto commesso e la parziale
infermità mentale dell’imputato caratterizzata da un disturbo della personalità
che inciderebbe sulla capacità dello stesso ad autodeterminarsi.
Sebbene, infatti, la questione del riconoscimento della predetta circostanza
attenuante è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, ciò non lo esime
tuttavia dal motivare quanto alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta
criminosa e la patologia che affligge l’imputato. Tale obbligo non può inoltre
ritenersi rispettato mediante una motivazione caratterizzata da mere clausole “di
stile” il che comporta un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La motivazione dei Giudici del gravame sarebbe inoltre contraddittoria e frutto di
mere deduzioni prive di riscontro nella parte in cui si è affermato che non risulta
alcun collegamento concreto ed effettivo tra la rapina ed i disturbi di personalità
del FRANCO, situazione che – secondo la difesa – unita anche al conclamato
stato di tossicodipendenza dell’imputato avrebbe certamente influito sulla
capacità di intendere e di volere dello stesso in ordine ai fatti commessi, avendo
l’esigenza di procurarsi del denaro per ovviare ai propri bisogni prevalso sui freni
inibitori dello stesso a non commettere il reato.
Osserva, infine, la difesa del ricorrente che nel corpo motivazionale della
sentenza impugnata non v’è alcuna solida ricostruzione argomentativa delle
ragioni per le quali la recidiva contestata all’imputato sarebbe frutto di un
accresciuto disvalore sociale della condotta allo stesso contestata. Anche in
questo caso la Corte di Appello si sarebbe limitata all’utilizzare in motivazione
una mera clausola di stile senza argomentare sulle circostanze di fatto e di diritto
che precludono una decisione più favorevole per l’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

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al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., i

Il primo profilo di doglianza relativo al mancato riconoscimento all’imputato della
circostanza di cui all’art. 89 cod. pen. risulta essere già stato posto alla Corte di
Appello in sede di gravame innanzi alla stessa ed i Giudici distrettuali vi hanno
dato una risposta adeguata ed esente da vizi di contraddittorietà e/o di
manifesta illogicità.
Nella sentenza impugnata, infatti, si è dato correttamente atto del fatto che
l’imputato è affetto da disturbo bipolare e disturbo della personalità borderline e
che è stato documentato che il FRANCO è sottoposto a trattamento

ed effettivo collegamento è stato dimostrato tra la rapina – condotta con rapidità
ed efficienza – e la patologia” che affligge l’imputato”.
Corretto e condivisibile è stato poi anche il richiamo fatto dalla Corte di Appello
all’assunto di questa Corte Suprema secondo il quale “ai fini del riconoscimento
del vizio totale o parziale di mente, acquistano rilievo solo quei “disturbi della
personalità” che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere
concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o
scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la
specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto
causalmente determinato dal disturbo mentale” (Cass. Sez. 3, sent. n. 1161 del
20/11/2013, dep. 14/01/2014, Rv. 257923; in tal senso anche Sez. U, sent. n.
9163 del 25/01/2005, dep. 08/03/2005, Rv. 230317).
A ciò si deve doverosamente aggiungere che:
a)

l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato ed il

rapporto tra tale status e l’azione compiuta costituiscono questioni di fatto la cui
valutazione compete al giudice di merito e si sottraggono al sindacato di
legittimità se – come nel caso in esame – esaurientemente motivati;
b) il ricorso che in questa sede ci occupa è, a ben vedere, generico lamentando
da un lato una carenza motivazionale della sentenza della Corte di Appello circa il
nesso causale tra il fatto e la patologia che affligge l’imputato e, dall’altro, non
indicando alcun elemento specifico in base al quale l’affermazione relativa
all’inesistenza di detto nesso causale contenuta nella sentenza impugnata
sarebbe errata. In sostanza la difesa dell’imputato propone una diversa – quanto
inammissibile – lettura dei fatti rispetto a quelli ritenuti dalla Corte di Appello
(con una motivazione, come detto, da ritenersi congrua e tutt’altro che
inesistente od apparente sul punto) ma non indica alcun elemento specifico e
concreto in base al quale detta decisione sarebbe errata.

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psicoterapeutico e farrnacologico. Si è però anche rilevato che “nessun concreto

Anche il secondo profilo di doglianza relativo alla carenza motivazionale
concernente la recidiva contestata all’imputato ed il fatto che lo stessa sia frutto
di un accresciuto disvalore sociale della condotta addebitata al FRANCO è
chiaramente infondato.
La Corte di Appello, dopo aver fatto legittimo richiamo alle questioni affrontate
nella motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla recidiva, ha
evidenziato come l’imputato presenta svariati precedenti penali in materia di
reati contro il patrimonio rispetto ai quali i fatti-reato in contestazione si pongono

di colpevolezza tale da fondare senz’altro la rilevanza della contestata recidiva
qualificata e da non permetterne assolutamente l’esclusione”.
La Corte di Appello ha inoltre aggiunto che la rilevanza della predetta recidiva è
stata già di fatto neutralizzata nella propria operatività dal momento che il
Giudice di prime cure l’ha ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti
generiche ed a quella di cui all’art. 61 n. 6 cod. pen.
Trattasi anche in questo caso di motivazione congrua ed adeguata ad illustrare il
pensiero dei Giudici distrettuali, certamente non apparente, non contraddittoria
né manifestamente illogica e che, pertanto, va esente dalle doglianze sul punto
contenute nel ricorso che in questa sede ci occupa.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 4 giugno 2015.

“come logico sviluppo in un crescendo di pericolosità sociale e di accentuazione

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