Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2500 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2500 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LA SPINA LEONARDO N. IL 24/03/1967
avverso la sentenza n. 536/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30594/12 RG

i

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANIA in data
16.2.12, ricorre per cassazione l’imputato LEONARDO LA SPINA personalmente,
processuali” e violazione dell’art. 157 c.p. per essere il reato già prescritto alla
data della sentenza d’appello.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte
di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del
merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché essendo stata
la sentenza di primo grado deliberata in data antecedente l’entrata in vigore
della legge 251/2005, il termine di prescrizione era quello previsto dalla
disciplina previgente.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

enunciando motivi di manifesta illogicità della motivazione “con le risultanze

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