Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 250 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 250 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL HILALI EL HASSAN N. IL 25/08/1980
avverso l’ordinanza n. 3600/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto ed in diritto

1.

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe

dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da El Hilali El Hassan avverso il decreto
con il quale Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva disposto l’espulsione dal
territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16 e successive modificazioni.
Rilevava, a ragione, che l’atto di opposizione era privo dei motivi. Inoltre, riteneva
infondato il rilievo esposto in udienza in ordine al diritto del predetto di difendersi nel

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a
mezzo del difensore di fiducia, lamentando la violazione di legge avuto riguardo alla
inammissibilità dell’opposizione per mancanza dei motivi che potevano essere indicati in
udienza.
Rileva, altresì, che il provvedimento di espulsione è stato emesso in violazione del
diritto dello straniero sottoposto a procedimento penale di difendersi.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, l’opposizione al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento di
espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza ha natura di impugnazione e, pertanto
richiede, a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 591 comma 1 lett. c) e 581 lett. c)
cod. proc. pen., la indicazione dei motivi posti a fondamento della stessa. Né la disciplina
specifica di cui all’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998, prevede eccezioni in tale senso.
Resta, quindi, assorbita ogni altra doglianza.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2013.

procedimento penale pendente a suo carico.

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