Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 250 del 21/09/2012

Penale Sent. Sez. 5 Num. 250 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
A.A.
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame:
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma
dichiarava inammissibile il ricorso proposto da A.A., indagato del reato di
cui all’art. 494 cod. pen. avverso il decreto di perquisizione e sequestro di computer
e materiale informatico disposto nei suoi confronti.
Rilevava il tribunale la sopravvenuta carenza d’interesse, risultando che,
nelle more, quanto sequestrato era stato restituito all’avente diritto.

2.

Avverso l’anzidetta pronuncia il A.A. ha proposto ricorso per

cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 21/09/2012

1.

Il primo motivo di ricorso eccepisce nullità del provvedimento impugnato,

per violazione dell’art. 324, comma 3 cod. proc. pen., in relazione all’art. 309 cod.
proc. pen. e violazione dell’art. 24 Cost. Lamenta, al riguardo, la mancata
trasmissione degli atti sui quali era fondato il provvedimento di sequestro in
questione.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 568 cod. proc. pen. e violazione
dell’art. 103 dello stesso codice di rito. Contesta, in proposito, la declaratoria

erano stati restituiti i file presenti nella memoria informatica. Tanto integrava
violazione dell’art. 103, posto che si trattava di documenti redatti nello studio legale
dell’indagato, come tali meritevoli della speciale tutela apprestata dal codice di rito
per tutta l’attività difensiva, ovunque si trovino i documenti redatti, ed anche al di
fuori dell’ambito spaziale dello studio.

2. Il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato.
Ed invero, la doglianza relativa alla mancata trasmissione degli atti sui quali è
fondato il provvedimento di sequestro è chiaramente generica per mancanza di
necessaria specificazione.
Quanto, poi, all’oggetto dell’impugnativa, la declaratoria d’inammissibilità
del giudice a quo sul rilievo della sopravvenuta carenza d’interesse a seguito della
restituzione del materiale in sequestro risulta ineccepibile, siccome formalmente
corretta.
Per quanto concerne, infine, la denunciata sottrazione dei file, la relativa
doglianza non è deducibile in questa sede di legittimità e va, pertanto, disattesa.

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile e tale va dichiarato, con le consequenziali
statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 21/09/2012

d’inammissibilità, posto che, restituito il computer e la chiave di memoria usb, non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA