Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25 del 19/11/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NICAJ LEONARD N. IL 08/04/1974
avverso il decreto n. 4502/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 16/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FILA hl cus Go 5 Pa-TAN O av.
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Data Udienza: 19/11/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Nicaj Leonard, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso il decreto
in data 16.09.2013 con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
ha dichiarato inammissibile de plano l’istanza del condannato di concessione di
misure alternative alla detenzione in carcere, sul presupposto che l’interessato
aveva omesso l’indicazione del domicilio; deduce, come unico motivo dì
doglianza, violazione di legge in relazione agli artt. 656 cod.proc.pen., 47 e 47ter ord.pen., rilevando che all’istanza era stata ritualmente allegata la nomina
del domicilio in cui essere ammesso a scontare la misura alternativa non
costituiva condizione di ammissibilità dell’istanza.
3.
Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Risulta ex actis che il ricorrente aveva allegato all’istanza di concessione di
una misura alternativa alla detenzione in carcere l’atto di nomina del difensore
contenente l’elezione di domicilio presso il difensore medesimo, così da assolvere
la condizione prescritta dall’art. 677 comma 2-bis cod.proc.pen., che subordina
l’ammissibilità delle istanze ex artt. 47 e segg. ord.pen., proposte dal
condannato non detenuto (che non sia irreperibile o latitante), alla contestuale
effettuazione della dichiarazione o elezione di domicilio.
La funzione della norma è quella di rendere più spedito il procedimento davanti
alla magistratura di sorveglianza, onerando l’interessato di indicare un domicilio
certo presso il quale eseguire le notifiche (Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009,
imputato Mammoliti, Rv. 246720), e la relativa esigenza di assicurare la pronta
reperibilità del soggetto risulta, dunque, indubbiamente soddisfatta dall’elezione
di domicilio presso il difensore di fiducia contestualmente nominato.
Il criptico riferimento della motivazione del decreto impugnato all’omessa
“indicazione del domicilio” non varrebbe peraltro a giustificare la declaratoria di
inammissibilità dell’istanza neppure se dovesse intendersi riferito alla mancata
indicazione da parte del ricorrente del luogo in cui essere ammesso a fruire della
misura alternativa, in quanto la relativa carenza non è configurata dalla legge
(diversamente dall’elezione – o dichiarazione – del domicilio in cui notificare gli
atti introduttivi del procedimento) come condizione ostativa allo svolgimento
della procedura camerale, non potendosi escludere a priori che l’interessato
compaia e indichi un idoneo domicilio presso il quale eseguire la misura richiesta,
con la conseguenza che soltanto in caso di mancata comparizione del
condannato potrà rilevarsi l’incompatibilità della misura alternativa con lo stato i
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del difensore e l’elezione di domicilio ai fini delle notifiche, mentre l’indicazione
di (eventuale) accertata irreperibilità del soggetto (Sez. 1 n. 20479 del
12/02/2013, imputato Hamidovic, Rv. 256079).
3. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna perché proceda
nelle forme di rito a provvedere sull’istanza di misura alternativa al carcere
proposta dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Così deciso il 19/11/2014
Tribunale di Sorveglianza di Bologna per l’ulteriore corso.