Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 25 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAROTTA PIETRO N. IL 23/03/1985
avverso la sentenza n. 546/2014 TRIBUNALE di MESSINA, del
16/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 57 (2._ (A.
che ha concluso per

4e

eii

Udito, per l arte civile, l’Avv
Udit i dif sor Avv.

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V 2 n el

Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Messina, con sentenza in data 16.04.2014 affermava la
penale responsabilità di Marotta Pietro in ordine al reato di cui all’art. 116, comma
13, cod. strada, con condanna alla pena di C 800,00 di ammenda.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l’imputato, a mezzo del
difensore.
L’esponente in primo luogo contesta l’affermazione di responsabilità penale,
osservando che non vi è prova del fatto che Marotta si sia recato o meno presso il

controllo.
Il deducente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
e della entità della pena.
Considerato in diritto
1. L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, a fronte di
sentenza inappellabile, ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., muove alle
considerazioni che seguono.
2. Osserva d’ufficio questa Corte, in osservanza del disposto di cui all’art.
129, comma 1, cod. proc. pen., con rilievo di ordine dirimente, che il termine
prescrizionale massimo pari ad anni cinque relativo al reato per cui si procede,
commesso il 5.01.2009, era già maturato al momento in cui è stata pronuncia la
sentenza oggi impugnata, il 16.04.2014.
Viene in rilievo il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte regolatrice, in base al quale si è chiarito che il giudice di legittimità può
rilevare anche d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia
della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice, pur se non dedotta con il
ricorso e nonostante i motivi dello stesso risultino inammissibili (cfr. Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 42950 del 17/09/2012, dep. 07/11/2012, Rv. 254633).
3.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza

impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2015.

Commissariato, per esibire la patente di guida, di cui era sprovvisto al momento del

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