Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25 del 16/11/2016


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 25 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 16/11/2016

ORDINANZA

Sulla richiesta, nell’interesse di Tamani Luca, n. a Reggio Emilia il
22/04/1967, rappresentato e assistito dall’avv. Vittoria Concetta
Infante, d’ufficio, inoltrata alla Corte d’appello di Genova in funzione
di giudice dell’esecuzione e da questa trasmessa per competenza al
Tribunale di La Spezia;
visti gli atti, la richiesta difensiva ed il provvedimento di trasmissione
degli atti alla Corte di Cassazione emesso dal Tribunale di La Spezia
in data 13/06/2016;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Ciro
Angelillis che ha concluso chiedendo di qualificarsi l’istanza come
incidente di esecuzione e disporsi la restituzione degli atti al Tribunale
di La Spezia

RITENUTO IN FATTO

1

1. Con ordinanza in data 13/06/2016, il Tribunale di La Spezia ha
trasmesso a questa Corte Suprema ritenuta competente a norma
dell’art. 175, comma 4 cod. proc. pen. l’istanza presentata
nell’interesse di Luca Tamani alla Corte d’appello di Genova (che, a
sua volta, l’aveva trasmessa per competenza al Tribunale di La
Spezia, quale giudice dell’esecuzione) lamentando di essere stato
tratto in arresto in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal

di Appello di Genova in data 22/10/2015, irrevocabile in data
05/02/2016 emessa all’esito di procedimento del quale lo stesso non
aveva avuto alcuna effettiva conoscenza, con conseguente sua
impossibilità a proporre impugnazione avverso la stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Ritiene

il

Collegio

come

l’istanza

inoltrata

al

giudice

dell’esecuzione, per quanto ricondotta espressamente all’art. 175 cod.
proc. pen., concerne una preliminare questione di validità del titolo
esecutivo in quanto rappresenta che Tamani Luca “non ha avuto
notizia del procedimento dinanzi alla Corte d’Appello di Genova
conclusosi con la sentenza del 22.10.2015 né gli è stato notificato
l’estratto contumaciale della sentenza …”.
2. Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di
restituzione in termini ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen.,
competente a decidere, in via generale, è il giudice che sarebbe
competente a decidere sull’impugnazione; qualora, tuttavia, l’istanza
di rimessione in termini sia proposta al giudice dell’esecuzione, quale
istanza logicamente subordinata all’accertamento della validità del
titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla rimessione, ex art.
670, comma 3, cod. proc. pen., è del giudice dell’esecuzione, sempre
che la predetta richiesta non sia già stata presentata al giudice
dell’impugnazione (Sez. 1, n. 7900 del 31/01/2007, Speranza, Rv.
236245).
Vale, cioè, il criterio della prevenzione che deve essere verificata dal
giudice della esecuzione il quale ha in proposito ampi poteri di
accertamento.
Orbene, nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, ritualmente

i

Tribunale di La Spezia scaturito, tra l’altro, dalla sentenza della Corte

adito, non si è pronunciato sulla istanza di restituzione nel termine
chiaramente presentata dal ricorrente nell’istanza ex art. 175 cod.
proc. pen., mentre sarebbe stato tenuto a farlo.
3. L’istanza in parola, quindi, previa sua qualificazione come incidente
di esecuzione, va trasmessa al Tribunale di La Spezia per l’ulteriore
corso

Qualificata l’istanza come incidente di esecuzione, dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di La Spezia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 16/11/2016.

Il Consigliere estensore
Andrea Pellegrino

IVPresidente
corno Fumu

P.Q.M.

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