Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24998 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24998 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Stefano Pascale, nato a Firenze il 3.4.1957
avverso la sentenza del 27 gennaio 2012 emessa dalla Corte d’appello di
Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Tindari Baglioni che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Firenze ha
confermato la sentenza del 1° ottobre 2008 con cui il Tribunale di Lucca,
sezione distaccata di Viareggio, aveva condannato Stefano Pascale alla pena
di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 385 c.p., essendosi

detenzione domiciliare.

2. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione e, con il primo motivo,
ha dedotto la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., sostenendo di non avere
mai avuto conoscenza dell’instaurazione nei suoi confronti del giudizio di
primo grado e di aver appreso del processo attraverso i giornali locali.
Con il secondo e terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione
nonché l’illogicità della stessa, in quanto la sentenza impugnata avrebbe
omesso l’esame dell’eccezione di nullità già avanzata nell’atto di appello e
relativa alla mancata notifica del decreto di citazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è generico, in quanto il ricorrente si limita ad
affermare di non avere avuto conoscenza del procedimento di primo grado e
di non essere stato informato dal difensore d’ufficio, ma omette di indicare in
cosa sia consistita la nullità dedotta, se cioè sia dipesa dalla mancata notifica
del decreto di citazione nei suoi confronti ovvero da un mancato contatto con
il difensore, né precisa se avesse eletto o dichiarato domicilio e presso di chi.
In altri termini il motivo non contiene l’indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, in violazione di
quanto prescritto dall’art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p.

3.2. Del tutto infondati sono anche gli altri motivi, dovendo ritenersi che
la sentenza impugnata abbia implicitamente ritenuto inammissibile la
doglianza dedotta in appello in quanto avente le stesse caratteristiche di
genericità riscontrate nel motivo fatto valere in cassazione.

2

allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione dove si trovava in

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a
versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si
ritiene equo determinare in euro 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 aprile 2013

Il Consigli e eensore
t

……7
Il esidente

P. Q. M.

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