Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2499 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2499 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TASTINI MATTEO N. IL 10/11/1969
avverso la sentenza n. 98/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30589/12 RG

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’AQUILA in data
30.3.2012, ricorre per cassazione l’imputato MATTEO TASTINI a mezzo del

in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono
nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa
sede di legittimità. Emblematica della natura di merito delle censure è
l’enunciazione alternativa indifferenziata di vizi del tutto peculiari e distinti tra
loro, nonché la stessa censura di “insufficienti e non adeguate” rivolta alle
ragioni della decisione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso In Roma, il 11.12.2012

difensore avv. FERRARA, enunciando motivo di vizi alternativi della motivazione

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