Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24987 del 24/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24987 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

Data Udienza: 24/05/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAVILLA NICOLA N. IL 21/10/1965
avverso l’ordinanza n. 1032/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
03/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

q

n

Uditi difensor Avv.;

Itmir;
itve

hiortf”,..

4:441;

Con ordinanza del 3 gennaio 2012 (recte: 2013), il Tribunale di Messina ha
respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di TAVILLA Nicola avverso
l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il
19 dicembre 2012, con la quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura
della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce violazione di legge
in riferimento al presupposto della gravità indiziaria e vizio di motivazione. Si
sottolinea al riguardo che l’imputato avrebbe intrattenuto rapporti esclusivamente con
Mazzù Giuseppe e non avrebbe avuto alcuna conoscenza dei rapporti di questi con
Bottaro Domenico e Forgione Generoso, le cui dichiarazioni, unitamente ad una
conversazione tra costoro che è stata intercettata, aveva costituito la base della
accusa. Si sottolinea anche come da tale conversazione emerga una operazione
matematicamente incongrua, perché per un prestito di cinque mila euro si sarebbero
dovuti restituire, dopo due mesi, sette mila euro quanto il prestito doveva essere al
10% di interesse. Inoltre, sarebbe incoerente che l’imputato avesse effettuato prestiti
a titolo amichevole al Mazzù mentre avrebbe applicato tassi usurari al Bottaro. Si
contesta poi la sussistenza delle esigenze cautelari, considerato i modesti precedenti
dell’imputato, il comportamento processuale e il tempo trascorso dalla commissione
dei fatti.
Il ricorso non è fondato. Il giudice del riesame, infatti, ha puntualmente dato
conto di tutte le emergenze istruttorie alla stregua delle quali ha ravvisato la
sussistenza del presupposto della gravità indiziaria, non soltanto soffermandosi
sull’univoco significato della conversazione intercettata nella quale sono state
eloquentemente descritte le modalità del prestito, l’ammontare del saggio di interesse
e le condizioni di restituzione, ma anche il contesto in cui la vicenda si è inserita, ben
scolpendo i rapporti esistenti tra il Mazzù e la persona del “Lillo che vive a Roma”,
identificato per l’odierno imputato. Le conversazioni del 27 agosto 2009 e del 30
settembre 2009, dimostrano, poi, al di là di qualsiasi dubbio, quale fosse il ruolo
dell’imputato, la funzione del Mazzù, e la dinamica della vicenda, nonchè la
propensione del TAVILLA — emergente anche da altri episodi — ad effettuare prestiti
dietro pagamento di onerosi interessi. Quanto, poi, alla natura usuraria del saggio
praticato nella vicenda oggetto di contestazione, va rilevato — contrariamente
all’assunto del ricorrente — che il prestito era rimborsabile in tre mesi (luglio
settembre) e che, dunque, il mutuo di 5.000 euro da rimborsare a settembre con la
somma di 7.000 euro corrispondeva ad un interesse di poco superiore al 10 %
mensile.
A proposito, infine, delle esigenze cautelari, i giudici del merito hanno messo
in evidenza, a proposito della prognosi di recidiva, accanto alla già segnalata
“professionalità” dell’imputato nello specifico settore dei prestiti a tasso usurario, la
1

OSSERVA

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si
provveda a norma dell’art. 94, comma
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013

1-bis,

Il Consiliere estensore

Il Presidente

pessima personalità desunta dai «plurimi precedenti penali per reati contro il
patrimonio e in violazione della normativa in materia di misure di prevenzione (oltre
a taluni carichi pendenti, anche specifici), così da denotare, in termini di marcata
concretezza ed attualità, un quadro di esigenze di cautela di spessore tale da escludere
l’adeguatezza di misure diverse da quella custodiale applicata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA