Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24986 del 24/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24986 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA VENA FELICE N. IL 04/07/1982
avverso l’ordinanza n. 710/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 07/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
le9é/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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a l/C. (44j: 4-1 1″1<174- it/41 ,v4 dm- Data Udienza: 24/05/2013 Con ordinanza del 7 dicembre 2012, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello de libertate proposto nell'interesse di LAVENA Felice avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale I'll luglio 2012, con al quale era stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di danneggiamento aggravato a norma dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991. Riteneva in particolare il Tribunale sussistenti le esigenze cautelari, in quanto non dissolte dal tempo trascorso né dalla intervenuta sentenza di condanna in primo grado e operante la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria in base alla disciplina dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato e della assenza di elementi alla stregua dei quali ipotizzare in termini di concretezza il permanere di esigenze di cautela tali da rendere adeguata la misura in corso di applicazione. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Con sentenza n. 57 del 2013, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui — nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari — non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Ciò comporta, dunque, l'esigenza di un nuovo scrutinio in punto di adeguatezza della misura che, nella specie, risulta essere stato integralmente pretermesso, proprio alla luce della previgente presunzione ex lege, ora caducata in virtù della indicata pronuncia di illegittimità costituzionale in parte qua. Il riesame in punto di adeguatezza coinvolgerà, ovviamente, anche quello relativo alla concretezza ed attualità dei pericula in libertate, in ragione, anche, dello stadio raggiunto dal procedimento, della condanna inflitta e del periodo di custodia già sofferta, in ragione del principio di proporzionalità. P. Q. M. 1 OSSERVA Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013 estensore Il President Il Consigl

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