Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24985 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 24985 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

Data Udienza: 20/05/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DITURCO ANDREA N. IL 15/02/1971
PORCU MARIA LUCIA N. IL 28/06/1975
avverso l’ordinanza n. 71/2014 TRIB. LIBERTA’ di TEMPIO
PAUSANIA, del 17/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
15.2e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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“C44-‘2.32,0

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RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza
dell’11/11/2014, disponeva il sequestro preventivo del terreno distinto in
catasto al fl. 27, mappali 375/376 originari, oggi 71, di proprietà di Andrea
cod.pen., 44 lett. c), d.P.R. 380/01, 181 co. 1 bis, d.Lvo 42/04.
Il Tribunale di Tempio Pausania, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di
riesame, avanzata nell’interesse degli indagati, con ordinanza del
17/12/2014, ha confermato la misura cautelare reale in atto.
Propone ricorso per cassazione la difesa dei Di Turco-Porcu, con i seguenti
motivi:
-vizio di motivazione ed erronea lettura degli atti, acquisiti al
procedimento, dai quali risulta evidente la prescrizione del reato;
peraltro, il Tribunale ha travisato la realtà fattuale, in quanto ha confuso
la posizione attinente ai ricorrenti con quella relativa ad altri soggetti,
proprietari, nei confronti dei quali si è pure proceduto con applicazione
della misura cautelare reale, mancando, peraltro, di fornire puntuale
riscontro alle doglianze mosse dagli istanti con la richiesta di riesame; ha
errato altresì il decidente nel ritenere omessa la relazione agronomica
sullo stato dei lavori di natura agricola ed edificatoria, circostanza, questa,
smentita per tabulas, visto il verbale di ispezione degli agenti del Corpo
Forestale del 18/2/2014, in cui si attesta la presenza sul terreno in
questione di n. 115 piante di olivo e 6 piante da frutta e la conformità
della attività edificatoria ai dati progettuali.

Di Turco e Maria Lucia Porcu, in ordine al reato di cui agli artt. 110

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata ordinanza,
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta
sussistenza del fumus del reato astrattamente ipotizzato e del periculum
in mora.
Il Tribunale ha evidenziato come l’esito delle indagini del Corpo Forestale
abbia consentito di accertare la realizzazione di una vera e propria
lottizzazione abusiva di tipo misto, cartolare e materiale, in località “Lu
Cuccu” dell’agro di Arzachena, area sottoposta a vincolo paesaggistico, a
poca distanza dall’abitato, a mezzo della edificazione di n. 4 fabbricati, dei
quali due completamente ultimati e già occupati, due allo stato grezzo,
ciascuno dei quali insiste in un proprio lotto, debitamente delimitato.
Il decidente ha ravvisato, a giusta ragione, la sussistenza del concreto
pericolo che la libera disponibilità degli immobili da parte degli indagati
possa obiettivamente aggravare o protrarre le conseguenze degli abusi
edilizi commessi a causa della trasformazione radicale del territorio e del
bene protetto dell’ambiente.
In particolare il fabbricato “lotto D)”, di proprietà di Andrea Di Turco e di
Maria Lucia Porcu, non era ancora ultimato.
Con i motivi di annullamento, in estrema sintesi, la difesa degli indagati
eccepisce la prescrizione dei reati, contestati nella imputazione
provvisoria; rileva l’errata individuazione del lotto di terreno in proprietà

2-

consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione

ai Di Turco-Porcu, che contrariamente a quanto ritenuto dal decidente, è
stato oggetto degli interventi di natura agronomica, previsti nella C.E. n.
133/2006, come risulta dal verbale di ispezione, eseguita dagli agenti del
C.F.V.A. in data 18/2/2014, da cui consegue la insussistenza del fumus

Le censure sollevate non possono trovare ingresso, in quanto prive di
fondamento.
Osservasi, infatti, che in materia urbanistica, la contravvenzione di
lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell’evento, che
sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di
frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur
integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso
criminoso che si protrae con gli interventi successivi, incidenti sull’assetto
urbanistico, in quanto la esecuzione di urbanizzazione primaria e
secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso
del territorio, riservate alla competenza pubblica ( Cass. S.U. 24/4/1992,
Fogliani; Cass. 11/5/2005, n. 36940; Cass. 28/2/2012, n. 12772).
Ne consegue che l’illecito lottizzatorio si realizza allorquando sia al
completo dei requisiti necessari e sufficienti per la integrazione della
fattispecie incriminatrice e il momento consumativo perdura nei tempo
fino a quando l’offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio graduale
da uno stadio determinato ad un altro ad esso successivo, una sempre
maggiore gravità; in ciò la lottizzazione, quale reato progressivo
nell’evento, partecipa alla medesima disciplina del reato permanente,
anche mutandone ricadute giuridiche, e del quale ha in comune la
struttura unitaria, la instaurazione di uno stato antigiuridico ed il suo

delle violazioni contestate.

mantenimento, ma ha in aggiunta un progressivo approfondimento
dell’illecito attraverso condotte successive, dirette ad aggravare l’evento
del reato.
Nella ipotesi di lottizzazione mista la permanenza del reato si protrae
ipotesi, fino al completamento dei manufatti realizzati sui singoli lotti,
oggetto del frazionamento ( Cass. 13/6/2014, n. 25182).
Conseguentemente, la eccezione di prescrizione sollevata è infondata, in
quanto il fabbricato dei ricorrenti risulta essere a rustico e non ancora
ultimato.
Le ulteriori doglianze, mosse in gravame, si palesano del tutto
inconferenti, in quanto l’erronea individuazione da parte del giudicante
delle migliorie fondiarie, praticate dai prevenuti nel loro lotto di terreno,
peraltro consacrate dal verbale di ispezione del Corpo Forestale, del
18/2/2014, non ha alcuna incidenza sulla ritenuta sussistenza dei ravvisati
presupposti per la applicazione ed il mantenimento della misura cautelare
reale, la cui legittimità è acclarata dalle osservazioni, ut supra, svolte.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20/5/2015.

finchè dura l’attività negoziale o di edificazione, e cioè, in tale ultima

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