Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24981 del 24/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24981 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 24/05/2013

SENTENZA
Sulla richiesta di rimessione proposto da
Hening Lover, nato il 22.1.1988
avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 16.1.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Giovanni
D’Angelo, il quale ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio
l’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61
n. 10 c.p.
Udito il difensore, avv. Francesco Mandarano, che ha chiesto
accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, decidendo
sull’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del GIP
del Tribunale di Pistoia in data 21 dicembre 2012 di applicazione della

1

custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto, rigettava
l’istanza confermando il provvedimento impugnato.
2. Ricorre l’indagato assistito da difensore, contestando il provvedimento
di riesame per i seguenti motivi:
-violazione di legge processuale per inosservanza degli artt. 309, commi
9 e 10 c.p.p. per essere stata l’ordinanza depositata decorso il termine
di dieci giorni previsti dal codice di rito;

sarebbe stato avvertito dell’arresto per una sua presunta irreperibilità
con conseguente nullità procedirnentale non sanata, come ritiene il
Tribunale, dalla mancata eccezione dell’interessato (dovendo per tale
intendersi non l’indagato, ma il suo difensore);

violazione della legge penale per insuperabile genericità della

formulazione dei capi a) e c) dell’imputazione, non evidenziandosi in
alcun modo le violenze e le minacce poste in essere ai danni della
vittima;
– violazione di legge sulla sussistenza del quadro indiziario, essendo lo
stesso fondato sulle inattendibili dichiarazioni della parte offesa;
-violazione di legge con riguardo all’ipotizzato reato di resistenza al
pubblico ufficiale;
– violazione di legge con riguardo alla contestazione dell’aggravante di
cui all’art. 61 n. 10 c.p. non potendosi ritenere il fatto commesso ai
danni di un ministro di culto non essendo il sacerdote nell’espletamento
delle sue funzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato: risultando dall’esame degli atti
che il Tribunale ha depositato il dispositivo della propria decisione nel
termine di dieci giorni stabilito dall’art. 309 gomma 9 c.p.p.
Parimenti infondato il secondo motivo: in quanto l’indagato, presente nel
mentre si era realizzata la nullità (consistita nel mancato avviso al
difensore di fiducia dell’udienza di convalida dell’arresto), pur onerato ad
eccepirla ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p., non ha sollevato la
relativa eccezione, dichiarando anzi di volersi rimettere alla difesa di
ufficio (né il difensore a tale titolo presente ha provveduto a sollevare a
sua volta l’eccezione).
Pure infondato è il terzo motivo, non riscontrandosi effettivamente una
insuperabile genericità nella formulazione dei capi provvisori di

– violazione di legge giacché il difensore di fiducia dell’indagato non

incolpazione atteso il contenuto dell’ordinanza applicativa della misura
cautelare e dell’ordinanza impugnata, in cui la condotta delittuosa risulta
puntualmente contestata.
Manifestamente infondato è il quarto motivo, avendo il Tribunale ben
chiarito a p. 3 le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto la credibilità
del racconto della parte offesa (evidenziando a riscontro alcune
deposizioni testimoniali); né il ricorso evidenzia illogicità o lacune

Manifestamente infondato, per insuperabile genericità ed illogicità, il
quinto motivo, limitandosi la difesa ad osservare che le parole
minacciose sono state probabilmente pronunciate dall’indagato, ma non
avrebbero avuto attinenza ai fatti contestati a titolo di estorsione (il che,
evidentemente, non rileva in alcun modo ai fini della concretizzazione
della condotta delittuosa in esame).
Fondato è invece l’ultimo motivo, risultando che i fatti estorsivi sono
avvenuti nell’abitazione del sacerdote e nell’ambito di incontri privati di
natura sentimentale: cosicché non risulta integrata, nemmeno in
prospettazione, la contestata aggravante, la quale richiede che il fatto
sia stato commesso contro un ministro del culto cattolico nell’atto o a
causa delle sue funzioni.
2. Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e
anche di quella cautelare limitatamente alla aggravante di cui all’art. 61
n. 10 c.p., che deve essere elimina, e il rigetto nel resto del ricorso.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella cautelare
limitatamente alla aggravante di cui all’art. 61 n. 10 c.p., che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc.
pen.

Così deliberato il 24.5.2013.
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
4i ro Petti

0

ricostruttive.

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