Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24980 del 24/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24980 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sulla richiesta di rimessione proposto da
Sarracino Vincenzo, nato il 4.1.1961
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 18.12.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Ma rzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale

Giovanni

D’Angelo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo
sull’istanza di riesame proposta da Sarracino Vincenzo avverso
l’ordinanza del GIP del Tribunale di Noia in data 4 dicembre 2012 di
applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del
predetto, rigettava l’istanza confermando il provvedimento impugnato.

Data Udienza: 24/05/2013

2. Ricorre l’indagato assistito da difensore, contestando il provvedimento
di riesame ritenendone viziata la motivazione (per lacunosità e illogicità)
con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Rimarca infatti
l’indagato che il Tribunale non ha considerato il positivo comportamento
processuale né la risalenza nel tempo dei precedenti giudiziari,

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giova ribadire che secondo l’orientamento di questa Corte, che il

Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione
alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi
compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure
ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito
esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione
della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di
legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia
rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la
cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cass.
Sez. sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il
Tribunale ha ritenuto integrate le esigenze cautelari di massimo rigore
sulla scorta di considerazioni logiche e stringenti, incentrate sulla gravità
del fatto contestato (rapina), sulla non occasionalità dell’evento, e
sull’esistenza di plurimi precedenti penali specifici a carico dell’indagato.
3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iQricorrentk_al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa

2

delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc.
pen.

Così deliberato il 24.5.2013.

Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Ciro Petti
fez

Il Consigliere estensore

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