Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2498 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2498 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MEHDAOUI SAID N. IL 15/04/1980
avverso la sentenza n. 576/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30567/12 RG i

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal
Tribunale di Bergamo in data 16.5.12, ricorre l’imputato SAID MEHDAOUI a
mezzo del difensore AVV. COCCIA, enunciando vizio di “mancanza di motivazione
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent.
34494 del 13.7-17.10.2006).

Né il giudice può pronunciare sentenza di

proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.4.2009).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI

ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

in più punti della sentenza”.

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