Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24975 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24975 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPPABIANCA FERDINANDO N. IL 13/07/1968
MUSONE EREMIGIO N. IL 23/07/1978
avverso l’ordinanza n. 34/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 23/05/2013

Cappabianca Ferdinando e Musone Eremigio, già condannati in primo grado per il delitto di
associazione a delinquere ai fini di spaccio di stupefacenti, ricorrono, tramite difensore avverso l’
ordinanza 27.2/7.3.2012 della corte di appello di Napoli che rigettava la loro istanza di ricusazione
nei confronti di due componenti del collegio della corte di appello,istanza motivata dal fatto che i
predetti consiglieri – Anna Di mauro e Patrizia Cappiello – avevano partecipato al giudizio,sempre
nello stesso grado, di coimputati negli stessi fatti, specie di tale Zarrillo Francesco per il delitto
associativo contestato ai ricorrenti.
Il ricorso congiunto non merita accoglimento perché infondato.
Premesso che le disposizioni in tema di ricusazione sono di stretta interpretazione,delineando
situazioni di incompatibilità del giudice, inteso come persona fisica e non come organo, tassative
quindi, tali da non consentire forme di interpretarne estensiva o analogica, deve ribadirsi , anche
alla luce dei principi di cui alla sentenza n. 186/92 della Corte Costituzionale, che non costituisce
causa di incompatibilità o di ricusazione del giudice il fatto che egli abbia in precedenza
pronunciato applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di soggetto
concorrente nel reato ascritto a colui a carico del quale attualmente si procede, neppure quando
trattasi di reato necessariamente plurisoggettivo, come nel caso di associazione a delinquere,
giacché anche in tal caso manca l’identità della “res judicanda”, posto che il concorso di persone nel
reato, sia esso eventuale o necessario, riposa comunque su una pluralità di condotte autonome,
ciascuna delle quali destinata ad essere oggetto di separata valutazione. L’autonomia delle posizioni
di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una
scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti,
senza che la decisione dell’uno possa influenzare quella dell’altro.
Invero i giudici di merito hanno correttamente segnalato che la decisione in sede di appello relativa
ad altri coimputati si è limitata, a fronte della rinuncia ai motivi di gravame correlati al merito della
imputazione, alla ridetenninazione delle pene, da un lato, dall’altro, con riferimento al coimputato
nello stesso delitto associativo, tale Zerillo Francesco, che la definizione del processo è stata
condizionata e solo dall’ esame di elementi di fatto per nulla coinvolgenti i profili di condotta
propria del ricorrente.
E’ pur vero che la difesa contesta l’ assunto giudiziale richiamando dichiarazione dei collaboratori
che indicano il Cappabinaca d il Musone quali stretti collaboratori dello Zarrillo, nonché le
conversazioni ambientali tra quest’ ultimo ed i ricorrenti, costitutive di elementi già valutati per
definire la posizione del primo con il consequenziale pregiudizio per la decisione dei secondo, ma
una tale situazione fattuale è stata solo asserita senza documentarla, il che rende la deduzione
inammissibile per la violazione della regola della autosufficienza del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
Così deciso in Roma il 23.5.2013

Letti gli atti, il decreto impugnato, il ricorso;
Lette le conclusioni del S. P.G., M. Giuseppina Fodaroni, per il rigetto del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

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