Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24973 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24973 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA SALVATORE N. IL 14/10/1965
avverso la sentenza n. 1268/2012 GIP TRIBUNALE di TRAPANI, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/05/2013

Salvatore Messina, al quale era inflitta la pena patteggiata di anni uno, mesi quattro du reclusione
ed euro 344,00 di multa per i delitto di ricettazione continuata — ex art. 81 cov,648 c..con
sentenza del gup del tribunale di Trapani in data 27.4.2012 propone ricorso avverso la decisione,
deducendo due ragioni di doglianza: nullità della notificazione della sentenza notificata al
difensore,malgrado l’ omessa notifica al domicilio eletto,da un lato, nullità poi della stessa sentenza
per emergere dagli atti l’ insussistenza del fatto costitutivo del delitto di ricettazione che avrebbe
dovuto cedere il passo alla mera contravvenzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p.
Il ricorso non può accogliersi perchè inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestante infondato perché l’estratto contumaciale, ancorché
notificato all’imputato ai sensi dell’art. 161 ult. cpv. c.p. , non ha impedito all’interessato di proporre
personalmente ricorso nella piena consapevolezza del contenuto della decisione. Per l’effetto, a
norma dell’art. 183 c.p.p., comma 1, lett. b), la nullità relativa è sanata.
Il secondo motivo di ricorso spazia su un campo precluso per via della scelta del rito. Invero per
giurisprudenza consolidata, la finalità e la struttura del cosiddetto patteggiamento sono
incompatibili con la previsione di una legittimazione ad impugnare in cassazione il provvedimento
che abbia accolto totalmente la richiesta di applicazione della pena – così come concordemente
indicata dalle parti – e abbia escluso, nel contempo, con 1 ‘opportuno richiamo agli atti
procedimentali prodotti dal P.M., che allo stato degli atti, sussistessero ipotesi di fatto idonee a
giustificare la declaratoria di non punibilità di cui all’articolo 129 c.p.p
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di mille e cinquecento euro, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.5.2013

Letti gli atti, il decreto impugnato, il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Aldo Policastro, per l’ inammissibilità del
ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

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