Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2497 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2497 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TABUSO ROSARIA N. IL 19/11/1970
avverso la sentenza n. 2150/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30556/12 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data
9.3.2012 (conferma della condanna per calunnia e truffa in danno di Marcella
Musolesi, gestore di un’area autostradale di rifornimento), ricorre per cassazione
l’imputata ROSARIA TABUSO a mezzo del difensore fiduciario avv. Del Campo,
relazione alla deposizione di un dipendente della Musolesi portatore di un
autonomo interesse patrimoniale, vizi della motivazione in relazione al capoverso
dell’art. 530 c.p.p., violazione di legge in relazione all’erronea sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato ed anche vizi di motivazione sul punto in
relazione all’art. 530 c.p.p., violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62
bis c.p.
2. Il ricorso è inammissibile, perché i primi cinque motivi prospettano
deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009) e si sostanziano in censure assertive e

generiche (tenuto anche conto del pressoché inammissibile stringatissimo atto di
appello, cui la Corte distrettuale ha dato puntuale risposta) volte alta
rivalutazione del materiale probatorio. Il sesto motivo è poi autonomamente
Inammissibile anche perché nuovo (l’appello svolgendo censure solo in punto di
affermazione della responsabilità).
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

con sei motivi di violazione degli art. 194 c.p.p. e 368 e 640 c.p., anche in

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