Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2497 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2497 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RESTIVO MICHELE N. IL 29/07/1979
avverso la sentenza n. 2103/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 05/12/2013
R.G. n. 22991-13
FATTO E DIRITTO
1 .-. Restivo Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con
la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado
per evasione dagli arresti domiciliari.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
della attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 385.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo i Giudici di merito
correttamente rilevato che nel caso di specie non vi era stata da parte del prevenuto
alcuna spontanea costituzione in carcere o ad altra autorità competente alla sua
successiva traduzione.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5-12-13.
c. c.: 5-12-13