Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24967 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24967 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
Zucca
Giuseppe,
nato il 6.7.19’61 e di
Viole Angela
Patrizia,
nata il 16:1.1964, avverso il decreto
della Corte di Appello di Reggio Calabria, in da 21
febbraio 2012, di rigetto dell’appello avverso il
decreto del Tribunale di Reggio Calabria, in data 3
luglio 2009, di sottoposizione di Zucca Giuseppe
alla sorveglianza speciale di P.S. per la durata di
anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale, con versamento
di cauzione di euro 2.500,00, e di confisca di beni
immobili acquistati dalla moglie Viele Angela
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Data Udienza: 23/04/2013
Patrizia;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso,
con il quale si denuncia violazione di legge e
carenza di motivazione per insussistenza di
violazione di legge e mancanza di motivazione in
ordine
alla
sussistenza
dei
presupposti
giustificanti la confisca della terza interessata
Viele Patrizia, per omessa valutazione degli
assunti difensivi corredati da documentazione;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta
dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta del Procuratore Generale presso
la Corte di cassazione di dichiarare inammissibile
il ricorso;
Considerato che nel procedimento di prevenzione il
ricorso per cassazione è ammesso soltanto per
violazione di legge in forza della generale
disposizione dell’art. 4, comma 11, della legge n.
1423 del 1956, applicabile anche ai casi di
pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575
del 1965 in forza del richiamo operato dall’art. 3
ter, comma 2, 1. ult. cit., il che significa che la
deducibilità del vizio di motivazione resta
circoscritta ai soli casi di motivazione
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pericolosità sociale attuale dello Zucca, nonché
inesistente
o
meramente
riconosciuto
da
ultimo
apparente,
anche
dalla
come
Corte
costituzionale con sentenza n. 80 del 2011;
Considerato che è manifestamente infondata la
denuncia contenuta in ricorso in merito al
motivazionali tali da giustificare doglianza in
questa sede di legittimità, in quanto il suddetto
provvedimento
spiega
che
l’attualità
della
pericolosità dello Zucco deve desumersi dalla
dedizione dell’intera esperienza esistenziale del
proposto a logiche criminali, come si desume, in
particolare, dalle condanne per fatti di assoluta
gravità fino all’anno 2008 e dall’essere stati
ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza a
suo carico per il delitto di partecipazione ad
associazione criminosa dedita allo spaccio e al
traffico di sostanze stupefacenti nell’ambito
dell’operazione denominata “Overland”;
Considerato che, anche per quanto concerne la
disposta confisca nei confronti di beni nella
apparente titolarità della moglie dello Zucco, il
provvedimento impugnato ha compiutamente esaminato
e vagliato, anche alla luce delle deduzioni
difensive, la capacità patrimoniale della Viele in
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presentare, il provvedimento impugnato, difetti
rapporto agli immobili acquisiti, concludendo
nel
senso che la suddetta “aveva percepito nell’arco
temporale preso in considerazione, redditi appena
sufficienti ad assicurare la sussistenza e non
quota di essi al risparmio”, così che la
motivazione del provvedimento, anche per questa
parte, non è tale da giustificare doglianze in sede
di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguenza della
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi, al versamento ciascuno della somma, che si
ritiene equa, di euro 1000,00 a favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013.
tali, comunque, da consentire di destinare una