Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24966 del 18/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24966 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GENTILE DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MULONIA GAETANO N. IL 06/01/1960
avverso la sentenza n. 2339/2008 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 08/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor vv.;
Data Udienza: 18/04/2013
3.4)-1 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette)
c.p.p. in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e
decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni
del tutto infondate.
11 ricorrente non ha rinunciato espressamente alla prescrizione, sicchè non è
esente da colpa processuale e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento a
favore della Cassa delle Ammende, della somma di C. 500,00 , così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 18 aprile 2013
conducesse all’accoglimento dell’eccezione, non muterebbe l’esito processuale
consistito nella declaratoria di estinzione del reato , e tale considerazione può
attagliarsi anche al caso in esame, ove l’esito del giudizio di primo grado non
cambierebbe posto che dalla fotocopia dell’assegno riversata in atti non si ricava
che prenditore dell’assegno sia stato un soggetto diverso dall’imputato, stante la
illeggibilità della fotocopia in atti, sicché, mancando la prova evidente
dell’innocenza dell’imputato, il Gip , nell’ipotesi di annullamento con rinvio,
sarebbe costretto ad applicare , ex art. 129 CPP , l’identica sentenza di
proscioglimento per prescrizione .