Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24962 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24962 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROVAI MARIO N. IL 23/03/1942
avverso la sentenza n. 3826/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/05/2013

-1- Rovai Mario, già condannato con sentenza del tribunale di Teramo in data 11.6.2010 per il
delitto di truffa aggravata continuata- ex artt. 61,n.7, 81 cpv. e 640 c.p.- alla pena di anni due di
reclusione ed euro 2.500,00 di multa, ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo gradocorte di appello dell’ Aquila datata 7.6/ 6.7.2012 – che, ferma la dichiarazione di colpevolezza in
ordine al reato come contestato, rideterminava la pena inflitta in anni uno,mesi sei di reclusione ed
euro 800,00 di multa, deducendo due ragioni di doglianza: a) violazione dell’art. 495 comma 4
c.p.p. per aver disposto il giudice di primo grado la revoca, con motivazione del tutto errata, di una
pregressa ordinanza che ammetteva i testi indicati dalla difesa senza aver previamente introdotto il
contraddittorio tra le parti; b) violazione dell’art. 603 c.p.p. per avere il giudice di appello rigettato
la richiesta di assunzione delle deposizioni testimoniali dei testi Gustav e Silvia Jager la cui
citazione in primo grado era stata revocata “per la loro asserita irreperibilità”, mentre la loro non
comparizione all’ udienza era dovuta al semplice fatto che pur essendo stati regolarmente citati si
erano determinati per l’appunto a non comparire.
Il ricorso, in quanto meramente ripetitivo delle ragioni dedotte con i motivi di appello,
puntualmente considerate e non condivise in sede di sentenza deve ritenersi inammissibile.
Invero il giudice dell’appello ha rimarcato il fatto che a fronte del dar luogo al corso del
dibattimento, anche senza l’escussione dei testi ammessi, per ritenere il giudice di conseguenza
ininfluente l’apporto probatorio che i predetti avrebbero potuto dare alla decisione, la difesa dell’
imputato nella stessa udienza ed nelle due udienze successive nulla ha obiettato. Solo al termine
dell’ istruttoria di primo grado ha richiesto l’audizione del solo teste Jager Gustav, richiesta
rigettata dal giudice che l’ha ritenuta superflua. Alle stesse conclusioni si deve pervenire per quanto
concerne la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per avere il giudice dell’appello
esplicitato la convinzione del giudice di primo grado in merito alla superfluità delle deposizioni
testimoniali, di cui si è richiesta l’acquisizione, con un discorso giustificativo del tutto coerente e
logico: la deposizione della teste Jager Silvia per non essere stata chiarita la ragione della sua
utilità, quella del teste Jager Gustav perché poco concludente, nel senso che, fermo restando che la
posizione prospettata dalla difesa ne segnalava la posizione di coimputato, il predetto avrebbe sì
presentato alla persona offesa il Rovai il quale però, da solo, avrebbe posto in essere una condotta
di artifizi e raggiri, rappresentando falsamente di essere socio ed amministratore di società inattive,
richiedendo la consegna in più occasioni di merce per un valore complessivo di euro 195.953.000
senza corrisponderne mai il prezzo.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve ‘essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di mille e airffluoce~wo, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il riprso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.5 2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Uditele conclusioni del S. Procuratore Generale, Tindari Baglione, per l’inammissibilità del
ricorso;

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