Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2496 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2496 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RINALDI MICHELE N. IL 13/08/1946 r
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)k DI GAETANO LUCIANA N. IL 13/11/1945
avverso la sentenza n. 3064/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
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Data Udienza: 11/12/2012
30555/12 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data
19.12.2011, che in riforma della prima sentenza di merito, assolveva Luciana Di
Gaetano dal reato ascrittole di calunnia in danno di Michele Rinaldi perché il fatto
non costituisce reato (in relazione all’effettivo contenuto dell’originaria
MICHELE RINALDI a mezzo del difensore avv. Trippanera, enunciando articolati
motivi di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 368 c.p. e vizi alternativi
della motivazione.
1.1 D difensore ha prodotto memoria a sostegno dell’ammissibilità
del ricorso.
2. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono diversi da quelli
consentiti, prospettando – a fronte di uno specifico e articolato apprezzamento in
fatto della Corte d’appello, sorretto da motivazione non apparente ed immune
dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi
dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità. In particolare, la contestazione dell’apprezzamento probatorio
specifico della Corte d’appello è sostenuta dal continuo ricorso a circostanze di
fatto non conoscibili da questa Corte suprema, introdotte senza osservanza del
principio di autosufficienza del ricorso e, ancor prima, non contestando un
eventuale vizio di mancanza di motivazione rispetto alle argomentazioni che
hanno sostenuto il diverso giudizio del Tribunale, bensì, e appunto, svolgendo
censure articolate si stretto merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012
denuncia), ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 576 c.p.p., la parte civile