Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2496 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2496 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSARELLA PASQUALINO N. IL 07/04/1978
avverso la sentenza n. 68/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

c.c.: 5-12-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Passerella Pasqualino ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità, nonché in ordine alle statuizioni relative
alla parte civile, non essendo la stessa comparsa e non avendo concluso nel
processo di appello.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto
basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le
censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che
rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in
questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione
congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello
hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
congruità e della correttezza logica.
Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza,
in quanto la sentenza impugnata, contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente, non contiene statuizioni relative alla parte civile.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi delle inammissibilità, si
stima equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 5-12-13.

R.G. 22977-13

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA