Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2495 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2495 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CABRERA CABRERA WILILIAM JHONY N. IL 14/10/1973
avverso la sentenza n. 800/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 11/12/2012
30546/12 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data
31.5.2012, ricorre per cassazione l’imputato WILITAM JHONY CABRERA CABRERA
99 e 133 c.p..
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso i da quelli
consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico
apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non
apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono
nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa
sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma dl euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012
personalmente, enunciando motivo di vizi di motivazione in relazione agli artt.