Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2495 del 02/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2495 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTESARCHIO ANTONIO N. IL 21/05/1963 parte offesa nel
procedimento
c/
PELLINI GIOVANNI
PELLINI SALVATORE
PELLINI CUONO
PISCITELLI LUCA
avverso il decreto n. 3642/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
22/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 02/12/2015
Motivi della decisione
Montesarchio Antonio, nella sua qualità di persona offesa, ha proposto
ricorso per cassazione avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Nola in
data 22.07.2014, con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento n.
5529 RGNR a carico di Giovanni Pellini, Salvatore Pellini, Cuono Pellini e Luca
Piscitelli, in ordine alle contestate violazioni dell’art. 450 cod. pen. ed altro.
l’annullamento del provvedimento impugnato.
Deve osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che il ricorso è inammissibile
in quanto proposto da soggetto non legittimato.
La Corte regolatrice ha infatti chiarito che è in ogni caso inammissibile il
ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il
decreto di archiviazione, addirittura a nulla rilevando che la stessa persona offesa
abbia, se del caso, il titolo di difensore iscritto nell’apposito albo (Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 8995 del 04/02/2015, dep. 02/03/2015, Rv. 262457).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2015.
L’esponente, con unico motivo, deduce il vizio motivazionale e chiede