Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2494 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2494 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GRECO GAETANO N. IL 23/05/1983
avverso la sentenza n. 6463/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 11/12/2012
30535/12 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 12.3.12,
ricorre per cassazione l’imputato Gaetano Greco personalmente, enunciando
dell’art. 89 c.p..
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo prospetta deduzione del
tutto assertiva, che non si confronta specificamente con le argomentazioni svolte
nella
sentenza
impugnata
(confronto
doveroso
per
l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
20377 dell’11.3 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8
–
–
Sez. 6, sent.
28.5.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012
motivo di carenza ed erroneità della motivazione sul punto dell’applicazione