Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24938 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24938 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Amato Ignazio,
Alcamo il 18.10.1952, avverso
la
nato ad
sentenza della
Corte di Appello di Palermo, in data 24 settembre
2012, di parziale riforma della sentenza del G.U.P.
del Tribunale di Trapani, in data 19 maggio 2010;
Visti gli atti, la
sentenza denunziata e ,i1
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto
Stabile,
procuratore generale
dott.
Carmine
che ha concluso per l’inammissibilità del
Data Udienza: 23/04/2013
ricorso;
Udito il difensore, avv. Gaetano Palazzo, in
sostituzione dell’avv. Filippo Cangemi, che ha
chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza
in
data 24 settembre 2012, in parziale riforma della
condanna pronunciata il 19 maggio 2010 dal G.U.P.
del Tribunale di Trapani nei confronti di Amato
Ignazio, dichiarato colpevole dei delitti di cui
agli artt. 640 bis e 483 c.p., riduceva la pena ad
anni uno mesi sei di reclusione.
Secondo l’accusa l’Amato, in concorso con altri,
nella sua qualità di titolare di impresa
individuale artigiana, con artifici e raggiri
consistiti nel presentare una falsa dichiarazione
di atto notorio attestante lo stato di avanzamento
dei lavori, conseguiva indebitamento un contributo
statale per la realizzazione di un corso di
formazione del personale, a fronte della
presentazione di un progetto di investimento
agevolato.
Propone
ricorso
per
cassazione
l’Amato
personalmente, deducendo i seguenti motivi:
1) inosservanza
di
norme processuali stabilite a
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
z
pena di nullità, in quanto nel decreto di citazione
per il giudizio di appello non erano stati indicati
luogo e ora della comparizione della fissata
udienza del 17 novembre 2011.
2) violazione e falsa applicazione di legge e vizio
Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello, nel
riesaminare la vicenda ai soli fini della pena si è
limitata ad un esame sommario o superficiale degli
elementi dai quali ha tratto il proprio
convincimento, in quanto la documentazione offerta
dalla difesa alleggerirebbe il disvalore penale del
secondo capo di imputazione, perché il contributo
percepito dall’Amato non avrebbe avvantaggiato né
il conto economico della ditta né il patrimonio
dell’imputato: le specifiche dinamiche del fatto
sarebbero in grado di definire la personalità del
suo autore e di consentire la concessione delle
attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso sono manifestamente infondati
ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e
devono essere dichiarati inammissibili.
Il motivo di ricorso concernente l’incompletezza
del decreto di citazione del giudizio di appello è
3
di motivazione.
manifestamente
infondato,
non
solo
perché,
trattandosi di nullità relativa (Sez. 1, n. 6686
del 01/12/1999, Tropea, Rv. 215025; Sez. 3, n.
12516 del 24/02/2011, Arnone, Rv. 249777 doveva
essere eccepita alla prima udienza del 17 novembre
2011 e non, come avvenuto, con memoria il 10 luglio
2012, ma, in particolare, perché, in seguito a
rinvio della suddetta udienza per adesione del
difensore alla astensione dalle udienze proclamata
dall’U.C.P.I., prima della successiva udienza del 5
marzo, l’imputato, in data 2 marzo 2012, formulava
istanza di rinvio per legittimo impedimento,
dimostrando, in tal modo, di essere perfettamente a
conoscenza degli sviluppi del processo, tanto che
successivamente formulava altre istanze di rinvio
sempre per legittimo impedimento.
Anche il motivo concernente la pena è non solo
manifestamente infondato, in quanto il giudice di
appello ha ridotto la pena ad una misura prossima
al minimo edittale, ma neppure è consentito nel
giudizio di legittimità, in quanto, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, per
quanto concerne il diniego di concessione delle
attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice
di merito giustifichi l’uso del potere
4
e!
discrezionale
conferitogli
l’indicazione
delle
dalla
ragioni
legge
ostative
con
alla
concessione, senza che sia tenuto ad esaminare
tutte le circostanza prospettate o prospettabili
866, Candela, rv. 200204; Sez. 4, 20/12/2001 28/02/2002, n. 8167, Zahraoui, rv. 220885).
Nel
caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto
riferimento alla gravità dei fatti “altamente
riprovevoli” e alla pericolosità dell’imputato, che
ha locupletato “svariate decine di migliaia di
euro”, quindi, non è in alcun modo censurabile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso, al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
5
dalla difesa (Sez. 1, 20/10/1994 – 26/1/1995, n.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013.