Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24934 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24934 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
nato a Sibiu (R) il 21.12.1984,
a

Vilcia (R) il 6.2.1984,

Cecia Rabu,

Bianca Lucian, nata

Tudor Lucian,

nato a

Vilcia (R) il 24.1.1984, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Milano, in data 2 aprile 2012,
di riforma della sentenza del Tribunale di Lodi, in
data 8 gennaio 2007;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e

il

ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese:
Udito il pubblico ministero in persona del

Data Udienza: 23/04/2013

sostituto procuratore generale dott.

Carmine

Stabile, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2 aprile 2012, in riforma della assoluzione
pronunciata dal Tribunale di Lodi 1’8 gennaio 2007
nei confronti di Cecia Rabu, Bianca Lucian e Tudor
Lucian in relazione al contestato reato

di

ricettazione di autovettura provento di furto,
dichiarava i predetti colpevoli del medesimo reato
e li condannava alla pena di anni due di reclusione
ed euro 600 di multa ciascuno.
Propone ricorso per cassazione il difensore degli
imputati, deducendo che la sentenza sarebbe priva
di logicità, poiché il veicolo a bordo del quale si
trovavano gli imputati era provvisto delle chiavi
di accensione e non presentava segni di scasso e,
pertanto, essi, escluso il conducente, non avevano
motivo di dubitare della lecita provenienza del
veicolo medesimo, con la conseguenza che, in
assenza di indicazioni precise su chi dei tre
imputati fosse alla guida del veicolo, non vi
sarebbe la possibilità di imputare il fatto ad
alcuno, come ritenuto dal primo giudice.

2

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data

moTrvI

DEUA DECISIONE

Il motivo del ricorso è manifestamente infondato e
deve essere dichiarato inammissibile.
Premesso che la illogicità rilevante in sede di
legittimità è solo quella “manifesta” (art. 606,

spessore deve essere tale da inficiare radicalmente
l’intero apparato motivazionale e non può ritenersi
sussistente, invece, quando gli elementi di fatto
sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati
nel provvedimento di merito, seppure in modo
diverso rispetto alla tesi prospettata dalla
difesa, deve osservarsi che, nel caso di specie, la
motivazione della sentenza impugnata, con
apprezzamento di fatto non sindacabile in questa
sede di legittimità, in quanto, appunto, non
manifestamente illogica, ha posto in rilievo che
“il possesso dell’autoveicolo in questione deve
essere attribuito non soltanto al conducente
dell’auto ma anche agli altri due connazionali che
si trovavano a bordo del veicolo, non risultando
alcun elemento di prova (neppure allegato dagli
appellati) che consenta di differenziare le
posizioni dei tre imputati”. La sentenza impugnata
ha cura, altresì, di sottoporre a verifica logica

3

comma 1, lett. e), c.p.p.), nel senso che il suo

l’ipotesi alternativa fornita dal primo giudice e
“mai prospettata dagli imputati”, ritenendo “del
tutto inverosimile che i tre imputati, tutti di
origine romena, legati da rapporti di amicizia e

incontrati quella sera in tarda ora notturna ed
abbiano ricevuto da uno di loro un trasporto di
cortesia su una compromettente autovettura”.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali,

nonché,

ai sensi dell’art.

616,

valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi, al versamento ciascuno della somma, che si
ritiene equa, di euro 1000,00 a favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2013.

tutti privi di stabile dimora, si siano casualmente

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