Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24932 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24932 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARODI ROBERTO N. IL 06/08/1962
avverso la sentenza n. 1313/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ . , l’Avv

Data Udienza: 18/04/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Viola che ha concluso per il
rigetto del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in
data 27.06. 2012 confermativa della sentenza di condanna emessa dal Tribunale della
stessa città in punto di responsabilità in ordine ai reati di :
-capo A)-rapina aggravata in danno di Istituto di credito consumata mediante la
minaccia di far esplodere una bomba e, -capo B)-detenzione di una carabina ad aria
compressa ;
-la Corte di appello aveva altresì riconosciuto le attenuanti generiche anche per il reato
al capo B ) procedendo alla riduzione della pena per tale ipotesi contestata ;
Il Difensore dell’imputato, deduce :
2.0) MOTIVI ex art. 606 ,1° Co, lett. b) c) e) c.p.p

2.1)-Violazione di legge per avere ritenuto la rapina aggravata dall’uso di un ordigno
esplosivo, laddove l’imputato aveva nelle sue mani un innocuo marchingegno;
2.2)-Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in ordine al reato al capo
B) , trascurando di considerare che l’attenuante ex art. 7 Legge n.895 del 1967 ,
andava computata in esito alla riduzione di pena da effettuatasi ex artt. 2 e 5 Legge
895/67;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di
appello, riguardo all’aggravante dell’uso di arma, lamentando la insufficiente risposta
motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza dì primo grado, ed ha fatto buon governo del principio affermato in sede di
legittimità , anche da questa sezione, per il quale in tema di rapina, sussiste la
circostanza aggravante dell’uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando
un’arma giocattolo, costitutiva del delitto di rapina, atteso che l’aggravante prevista
dall’art. 628 c.p., comma 3, va individuata nella maggiore efficacia intimidatrice del
mezzo o strumento adoperato dal colpevole. ( Cassazione penale, sez. 11, 01/12/2010, n,
44037 )
Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che
la sentenza impugnata ha correttamente determinato la pena base sulla scorta di
quella prevista dall’art. 7 Legge n.895/67 che, contrariamente a quanto ritenuto dal
ricorrente, non è una circostanza attenuante – in virtù della quale occorre procedere a
riduzione sulla pena base – ma costituisce una figura autonoma di reato ,
caratterizzata dalla diversità dell’oggetto, corrispondendo a tale natura autonoma
l’autonomia, altresì, della relativa sanzione, determinata, per le armi comuni, “per

1

PARODI ROBERTO

relationem” rispetto alle pene previste per le armi da guerra, diminuite nella misura di
un terzo. ( Cassazione penale, sez. I, 21/10/2010, n. 38626 )
Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente
inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese del procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma il 18 aprile 2013

PQM

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