Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24931 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24931 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TURKIA MAHER N. IL 18/03/1984
BEN ASSINE MDALLEL N. IL 01/01/1983
avverso la sentenza n. 1213/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per 1. • .rte civile, l’Avv
Udit ifensor Avv.

Data Udienza: 18/04/2013

che ha concluso per
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Viola
l’inammissibilità del ricorso ;
Garofalo e
Udito il Difensore, Avv, Ottorino Agati in sostituzione degli Avv.ti
Scrofani Cancelliere, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO

1.1)-ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in
data 22.06. 2012 confermativa della sentenza di condanna emessa dal tribunale di
Ragusa, in esito al giudizio abbreviato per i reati : -capo-A)-rapina in danno di Boafia
Abdelaz e Sofiane Nahali; -capo B)-lesioni in danno dei predetti;
Il Difensori degli imputati, con separati ricorsi, sostanzialmente coincidenti, deducono :
2.0) MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) c) e) c.p.p

Avv. Garofalo e Scrofani Cancellieri:
2.1)-Nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione.
-che non ha considerato la ritrattazione formulata dalla parte offesa che ha rimesso la
querela dichiarando di avere trovato le somme provento della presunta rapina;
-che ha considerato attendibili le dichiarazioni originariamente rese dalle due persone
offese , nonostante l’assenza di riscontri esterni e nonostante le notevoli imprecisioni
sull’entità delle somme a ciascuna sottratte, più volte modificata nelle varie versioni;
-che non ha considerato che dal quadro probatorio emergeva , al più, una lite tra
persone, sfociata nelle lesioni ascritte al capo B) ma non vi era prova del reato di rapina
ascritto al capo A);
-che la pena era stata irrogata in maniera eccessiva e le attenuanti generiche erano state
negate con motivazione illogica;
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorrenti ripropongono in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di
appello, lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della
sentenza di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione impugnata.
Per altro, la Corte territoriale non si è sottratta all’onere motivazionale avendo
osservato:
-che la prova rinveniva dalle convergenti dichiarazioni delle persone offese, ripetute
anche in sede di incidente probatorio;
-che le stesse erano del tutto attendibili perché riscontrate: -dalle dichiarazioni del teste
Mansour , -dalle certificazioni mediche , evidenzianti lesioni compatibili con il

TURKIA M AHER
BEN ASSINE MDALLEL

3.2)-Si tratta di una motivazione e di una valutazione in fatto del tutto congrua
perché aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta , che ravvisa
l’esistenza di entrambi i reati contestati e che esclude la possibilità di ritenere provate
solo le lesioni, essendo state queste ultime funzionali alla commissione del reato di
rapina, dovendosi ricordare che in tema di valutazione probatoria, la deposizione della
persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo,
può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad
un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, come ha
correttamente operato la Corte territoriale, che a rilevato come le iniziali incertezze
sull’importo delle somme sottratte sono state poi sufficientemente superate nelle più
precise deposizioni successive. ( Cassazione penale, sez. III, 26/10/2011, n. 2358 )
Proprio per tali considerazioni , la Corte di appello ha ritenuto inattendibili le
dichiarazioni rilasciate a distanza di tempo da una sola delle persone offese,
richiamando correttamente il contenuto delle precedenti dichiarazioni e la
inverosimiglianza delle circostanze del presunto rinvenimento della somma sottratta.
A fronte di tale motivazione, le deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto
fondate su interpretazioni alternative delle medesime prove già analizzate dai giudici del
merito, interpretazioni che, ove ben motivate come nella specie , risultano non
censurabili in questa sede, ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre
la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità
delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un
controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato — se questi
ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una
corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle
parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle
regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in
tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. 1V, 29
gennaio 2007, n. 12255
Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che
la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti
dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di
determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che al
riguardo si è richiamata : la gravità della condotta posta in essere da entrambi gli
imputati , le lesioni sofferte dalla persona offesa , elementi indicativi della negativa
personalità degli imputati, di entità tale da sperare il dato della incensuratezza del
Turkia.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la
concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato
da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla

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racconto reso, nonché -dal rinvenimento in casa del Turkia del martello usato per
l’aggressione.

1 motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni
alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi,
gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese
del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità— ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 18 aprile 2013

personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Ciò vale, “a fortiori”, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare
le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di
tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale
di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti
rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente
disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione
penale sez. IV, 04 luglio 2006. n. 32290

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