Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24930 del 18/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24930 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEVIT EMANUELE N. IL 31/12/1983
avverso la sentenza n. 1516/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte
Uditi difens Avv.

e, l’Avv

Data Udienza: 18/04/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Viola Alfredo che ha concluso
per il rigetto del ricorso
Udito il Difensore, Avv. Massimo Bruno, che ha concluso per l’accoglimento dei
motivi di ricorso
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

DEVIT EMANUELE
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste
in data 10.04.2012 che, sugli appelli dell’imputato e del P.G. , aveva
parzialmente riformato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di
Gorizia il 01.07.2011, escludendo le attenuanti generiche e rideterminando la
pena, ed aveva confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato in
ordine al delitto ex artt. 628,c.1,3,3bis, 61 n.5 CP nonché in ordine alla
contravvenzione ex art. 4,co.2 Legge n. 110/1975 ed art. 61 n2 CP, contestati in
rubrica come rapina commessa in data 08.10.2010 ai danni degli anziani Anna
Ellero e Giacomo Fischanger nella cui abitazione l’imputato si era introdotto
con il viso coperto da una calza da donna e , sotto la minaccia di un
taglierino-cutter , si impossessava di una imprecisata somma di denaro in
contanti e di un orologio in oro;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. c) c.p.p.
2.1)-Nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione;
in particolare, il ricorrente lamenta:
-che l’individuazione dell’odierno imputato quale autore della rapina non
sarebbe stata frutto delle autonome indicazioni persone offese , ma sarebbe
stata influenzata dalle indicazioni degli inquirenti ; al riguardo deduce che tale
circostanza emergerebbe dalle iniziali dichiarazioni dei coniugi Fishanger che nel
verbale redatto alle ore 22,00 avevano affermato di non essere in grado di
ricordare “alcun particolare che possa essere utile per riconoscere la persona
che ci ha derubati” ;
-l’illogicità della
motivazione emergeva anche dall’avere
trascurato di
considerare l’infondatezza degli altri elementi di accusa, atteso che nelle denunce
si era descritto il rapinatore con il volto travisato con una calza color nero ed
armato di un coltello, mentre la calza rinvenuta in possesso dell’imputato era
color carne e senza rete ed il cutter rinvenuto in suo possesso era diverso dal
coltello indicato nelle denunce; -il Devit inoltre non era stato mai riconosciuto in
aula dalle persone offese;
-la sentenza era erronea per avere omesso di riconoscere che le indagini erano
state sin dall’inizio orientate nei confronti del Devit Emanuele per convinzione
degli inquirenti, che non avevano neppure verbalizzato le dichiarazioni d’alibi
rese dal padre dell’imputato nelle immediatezze della perquisizione; la sentenza
aveva illogicamente ritenuto inattendibili le precise dichiarazioni di Devit
Alessandro preferendo accordare attendibilità a quelle imprecise e confusionarie
delle persone offese; altrettanto illogico era il ritenere che il rapinatore avrebbe

CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1) 11 ricorso di Devit Emanuele non è stato formulato alla stregua dell’ari 606
cpp ma si sostanzia in una richiesta di una terza valutazione di merito atteso che
il contenuto dei singoli motivi si risolve in una rivalutazione del quadro
probatorio.

Il giudizio di cassazione è di legittimità e non è la sede per una terza valutazione,
salva l’assoluta mancanza della motivazione, ovvero la sua manifesta illogicità,
circostanze che non ricorrono nella specie, ove la Corte di appello ha motivato
adeguatamente, sottolineando :
-che l’indicazione del Devit quale autore della rapina è venuta direttamente dalle
anziane persone offese: -il Fischanger aveva affermato che dopo l’ingresso in
casa del rapinatore “l’ho conosciuto nel parlare” ; -la moglie Ellero aveva
affermato : “la voce l’ho riconosciuta , sì, anche il formato del viso così” “la
calza gli è andata così, gli ha lasciata libera quasi mezza guancia e io l’ho
guardato e ho detto quello lì è proprio quello”
-che tali riconoscimenti erano attendibili, sia perché il Devit era una persona che
aveva in precedenza frequentato quella casa, sia perché le dichiarazioni delle
persone offese erano state rese in dibattimento , sia perché risultavano riscontrate
dal rinvenimento nell’auto dell’imputato del taglierino e della calza da donna;
-che anche le discrasie riguardo alla tipologia di calza e dell’arma e le incertezze
e confusioni manifestate dai predetti su altri aspetti non essenziali, erano
spiegabili per l’età molto avanzata e l’ emozione causata dal fatto delittuoso,
(pagg. 12 – 14)

2

nascosto la refurtiva, che non era stata mai trovata, ed avrebbe invece lasciato
nella sua autovettura l’arma del delitto e la calza del travisamento;
2.2)-La sentenza sarebbe incorsa nel vizio della violazione del divieto della
“reformatio in peius” ex art. 5971co.3 CPP, atteso che avrebbe revocato il
beneficio delle attenuanti generiche ed avrebbe conseguentemente aggravato la
pena trascurando di considerare che il PG di udienza, nel chiedere la conferma
della sentenza impugnata, aveva sostanzialmente rinunciato all’impugnazione;
al riguardo , il ricorrente osserva che l’appello del PG non era originario ma
incidentale e che, pertanto, l’effetto devolutivo si era formato principalmente su
impulso dell’imputato, di modo che diveniva rilevante la rinuncia formulata in
udienza.
2.3)-La sentenza sarebbe da censurare anche riguardo alle attenuanti generiche,
che erano state illogicamente negate, ignorando la motivazione del giudice di
primo grado che aveva correttamente esposto i motivi per la loro concessione ;
2.4)-E’ stata depositata una memoria con i motivi nuovi a sostegno dei motivi
del ricorso principale;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata

)

3.3)-1 principi sopra esposti evidenziano l’infondatezza anche del motivo di
ricorso tendente ad evidenziare come l’indicazione del Devit sia stata il frutto
delle intuizioni degli inquirenti , che avrebbero in tal senso suggestionato le
persone offese, motivo che non coglie nel segno perché trascura la motivazione
impugnata che, al riguardo , osserva incisivamente che gli inquirenti che avevano
per primi raccolto informazioni dalle persone offese erano stati : il brigadiere
Ambrosini ed il maresciallo Tellini che non conoscevano il Devit per motivi
professionali e che, quindi, non potevano suggerire il suo nome (pag. 10).
3.4)-Diverso discorso deve farsi riguardo alla censura sulla violazione del divieto
della “refomatio in peius” atteso che, in forza del principio devolutivo, il giudice
dell’appello può modificare in senso peggiorativo l’entità della pena irrogata con la
sentenza di primo grado solo quando i motivi dell’impugnazione riguardano
specificamente il relativo punto della decisione e non per il solo fatto che l’appello
sia stato presentato dal pubblico ministero. ( Cassazione penale, sez. IV,
29/01/2008, n. 8 05)
6

Tale principio, di ordine generale, è ancora più cogente nella specie ove
l’impugnazione del PM era incidentale e , come tale, non poteva riguardare
punti non contemplati nell’appello principale ;
-in effetti, l’appello principale proposto dal solo imputato non riguardava la
pena , sicché il PM non poteva avanzare appello incidentale su tale capo della
sentenza;
-l’imputato, originario appellante , ha proposto tale specifica censura nel suo
ricorso per cassazione che, sul punto, risulta fondato, avendo la Corte di appello
considerato rituale l’impugnazione del Pm riguardo alla pena, trascurando di

3

31)-11 ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in
maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una
diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi , che risultano vagliate dalla
Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i
principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una
rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di
merito, atteso che la motivazione impugnata risulta congrua perché aderente alle
emergenze processuali ed esente da illogicità perché conforme alle massime di
comune esperienza;
al riguardo, va ricordato che, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il
giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella
compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova,
essendo piuttosto suo compito stabilire — nell’ambito di un controllo da condurre
direttamente sul testo del provvedimento impugnato — se questi ultimi abbiano
esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta
interpretazione, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre. ( Cassazione penale „vez. IV, 29
gennaio 2007. n. 12255

considerare che, al contrario, l’appello incidentale del PM su tale capo non era
ammissibile ;

-conseguentemente, può provvedersi in questa sede ai sensi dell’art. 621 CPP,
nel senso che, a seguito del predetto annullamento parziale, la pena resta quella
quantificata nella sentenza di primo grado.
-Il ricorso va rigettato relativamente agli altri motivi proposti per le ragioni
sopra indicate, ed il parziale accoglimento esclude la condanna alle spese.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla esclusione delle
attenuanti generiche e alla conseguente rideterminazione della pena che, per
l’effetto, resta quella quantificata dalla sentenza di primo grado
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 18 aprile 2013

-ne deriva l’illegittimità della modifica “in peius” della sentenza sulla pena e la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio per violazione dell’art. 597/co.3
CPP, limitatamente alla esclusione delle attenuanti generiche e alla conseguente
rideterminazione della pena ;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA