Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24930 del 08/02/2018

Penale Sent. Sez. 6 Num. 24930 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. A.A.
2.

B.B.

avverso la sentenza del 22/12/2016 della Corte d’Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Mirella Agliastro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla
Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il difensore, avv. Roberto Rapalo del foro di Napoli, sostituto processuale
dell’avvocato Diego Pedicini difensore di fiducia di A.A.  il quale ha
insistito nel ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/12/2016 la Corte di appello di Napoli in riforma della
sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli emessa il
30/5/2016 rideterminava la pena inflitta a A.A., nella misura di anni
tre mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, sulla pena di otto anni di
reclusione che era stata inflitta in primo grado all’imputato, ridotta ad anni

delle attenuanti generiche, ulteriormente ridotta per la scelta del rito nella
misura indicata. Confermava la condanna all’imputato B.B.
alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa e pena sospesa.
Gli imputati rispondevano del reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73 d.P.R.
n.309/90 per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente di varia
natura, in parte oggetto di cessione a due acquirenti.
Con verbale di arresto del 10/10/2015 eseguito dai Carabinieri del Comando
Provinciale di Napoli, i militari operanti rappresentavano che nel corso di un
servizio di appostamento, avendo notato movimenti ambigui da parte di soggetti
che stazionavano all’interno del civico n. 89 della piazza Bellini, intervenivano
rinvenendo, indosso al B.B. e ad una ragazza hashish e marijuana;
nell’immediatezza la donna dichiarava di avere acquistato la sostanza dal B.B.,
al pari di un altro soggetto che dichiarava di avere ricevuto la sostanza dallo
stesso B.B..
Veniva disposta una perquisizione in un appartamento di proprietà
dell’imputato A.A. e, in una scatola di scarpe, venivano rinvenute
confezioni di cocaina, marijuana e hashish, oltre che un bilancino di precisione.
Questo immobile era di proprietà di A.A., ma occupato da inquilini; tuttavia
il proprietario ne conservava la disponibilità di accesso. Veniva perquisito anche
il domicilio del A.A. e ivi veniva rinvenuta la carta utilizzata per il
confezionamento della droga che era stata sequestrata nell’altra casa. Sulla
persona del A.A.  venivano trovate ulteriori dosi di hashish e cocaina e, in
sede di convalida, il B.B. dichiarava di rifornirsi dal A.A. già da qualche
mese di droga leggera che aveva ceduto gratuitamente ad un amico che, a sua
volta, lo aveva consegnato ad un’altra giovane (la quale, invece, aveva
dichiarato di averla acquistata dal B.B.).

2. Ricorre per cassazione A.A.per il tramite del suo difensore,
con riferimento al delitto di detenzione in concorso a fini di spaccio di hashish per
grammi 413 circa; ancora hashish per grammi 88; grammi 12,30 di cocaina e

2

cinque mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, previo riconoscimento

inoltre per la detenzione (rinvenuta indosso) di grammi 4,2 di cocaina e grammi
6,5 di hashish, per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.: nullità,
inutilizzabilità della perizia disposta ai sensi dell’art. 441 comma 5 cod. proc.
pen., per violazione degli artt. 178, 179, 191, in rel. agli artt. 226 e 229 cod.
proc. pen.
Il giudice dell’udienza preliminare, in sede di giudizio abbreviato, rilevato
che in atti non era stato svolto il narcotest dei 12,4 grammi di cocaina né degli

accertamenti tramite polizia scientifica, anche con riferimento alle sostanze
rinvenute addosso al A.A.. Lamenta il ricorrente che non era stata disposta
perizia sulla droga ai sensi dell’art. 220 e ss cod. proc. pen. (sebbene fosse stato
escusso l’operatore della Polizia Scientifica autore dell’accertamento chimicotossico logico).
Inoltre, nel disporre la suddetta perizia ai sensi dell’art. 441 comma 5 cod.
proc. pen., era stata omessa alla difesa la conoscenza dell’inizio delle operazioni
peritali (impedendo, tra l’altro, la possibilità di nominare un consulente di parte)
e la difesa aveva eccepito la nullità all’udienza del 30/5/2016. Il giudice aveva
respinto l’eccezione, poiché era stata disposta l’audizione dell’autore
dell’elaborato. Tuttavia, secondo la difesa, nemmeno questa audizione fa salva la
mancanza di avviso che comporta la nullità dell’accertamento svolto sulla cocaina
e sull’hashish. Viene dunque chiesto l’annullamento della perizia, perché disposta
in violazione delle norme di legge comportando una nullità a regime intermedio
tempestivamente fatto valere;
2) violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., degli artt. 192, 352,
357, 373 cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 d.P.R. 309/90 con richiesta di
annullamento della sentenza impugnata (già oggetto del secondo motivo di
appello) con riguardo alla responsabilità del A.A. nella detenzione della
cocaina ed hashish rinvenuta all’interno dell’appartamento locato di proprietà del
A.A.  ma nella disponibilità materiale di tale Manunza Luca affittuario,
nonché di altri studenti. Poiché il B.B. era stato sorpreso in flagranza mentre
cedeva materialmente marijuana e non altre sostanze, non si poteva attribuire al
A.A. la detenzione a fini di spaccio anche delle sostanze che erano state
rinvenute nell’appartamento che il Manunza conduceva in locazione;
3) si lamenta travisamento della prova e valutazione erronea del contenuto
del verbale di sequestro con riferimento al rinvenimento dell’hashish nella scatola
di scarpe senza che venga indicato dove il resto di stupefacente è stato
rinvenuto. La sentenza travisa il dato processuale e accorpa il rinvenimento di

3

88 grammi di hashish da parte del Pubblico Ministero, decideva di disporre

tutto lo stupefacente e del bilancino come contenuto all’interno della scatola di
scarpe.

3. Ricorre personalmente per cassazione B.B. per i
seguenti motivi:
1) illogicità della ricostruzione in fatto e violazione dei criteri legali di
valutazione della prova a discarico. La responsabilità viene desunta sulla base di
un’attività di pedinamento, estemporanea condotta dagli ufficiali di PG non

approvvigionamento della droga detenuta. Inoltre, il ricorrente, per sua
ammissione, è un consumatore abituale e nelle circostanze di tempo e di luogo in
cui venne arrestato, ricorreva un’ipotesi di consumo di gruppo di sostanze
stupefacenti ;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche;
3)violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione
dell’attenuante speciale di cui al comma 7 ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 309/90 per
avere il B.B. adottato una condotta collaboratrice con gli inquirenti, offrendo
tutto il suo patrimonio di conoscenze per evitare che l’attività delittuosa fosse
portata a conseguenze ulteriori attraverso l’individuazione e la neutralizzazione
dei responsabili da lui conosciuti sui quali ha fornito utili elementi di
identificazione. Pertanto il difetto del requisito della spontaneità richiamato nella
sentenza impugnata non trova conforto nell’incartamento processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo proposto da A.A.  è fondato e meritevole di
accoglimento. Il ricorrente deduce nullità e inutilizzabilità dell’accertamento
tecnico sul dato ponderale della droga in sequestro, disposto dal giudice
dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 441 comma 5 cod. proc. pen., svoltosi
senza contraddittorio ed omettendo alla difesa la comunicazione dell’inizio delle
operazioni peritali. In effetti, l’attività istruttoria svolta in sede di giudizio
abbreviato, è incorsa in situazione generatrice di nullità a regime intermedio,
perché la perizia è stata irritualmente disposta, l’accertamento chimicotossicologico è stato effettuato da un tecnico della del Gabinetto della Polizia
Scientifica, senza avvisi alle parti e la nullità è stata eccepita tempestivamente
all’udienza del 30/5/2016. Il contraddittorio postumo non è valso a sanare il
vizio, anche perché attuato su un risultato probatorio già acquisito.

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supportata da alcuna indagine tecnica riguardante l’attività criminale di

L’accertamento tecnico disposto dal giudice dell’udienza preliminare va
qualificato come perizia. È orientamento di questa Corte ritenere che l’omissione
della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determini la
nullità a regime intermedio della perizia a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c)
e 180 cod. proc. pen., da eccepire a pena di decadenza, anteriormente alla
definizione del giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 42279 del 9/5/2017 Rv.
n.270820; Sez. 3, n. 40260 del 17/02/2015 Rv. 265035; Sez. 3, n. 32254 del
12/6/2007 Rv.n.237212). Ne deriva che, nel caso di specie, la nullità rilevata si

di appello.
L’accoglimento di tale motivo determina l’annullamento della sentenza
impugnata, nonché della pronuncia di primo grado, ed esonera dalla delibazione
degli ulteriori motivi di ricorso.

2. Manifestamente infondato è il ricorso proposto nell’interesse di B.B.
. Con il primo motivo, si lamenta genericamente che la
responsabilità viene desunta sulla base di un’attività estemporanea condotta dai
Carabinieri non supportata da alcuna indagine tecnica riguardante l’attività
criminale di approvvigionamento della droga detenuta: affermazione del tutto
inconferente, atteso che l’operazione di polizia giudiziaria è culminata nell’arresto
di due soggetti e, per ammissione dello stesso ricorrente, il fornitore abituale
veniva indicato nel A.A..
Smentita dalla Corte d’appello (e solo congetturata dal giudice di primo
grado, con riferimento ad un terzo soggetto identificato ma non arrestato – pag. 5
sent.-) è la circostanza che il B.B., consumatore abituale di droga leggera, nelle
circostanze di tempo e di luogo in cui venne arrestato, si trovasse insieme a
conoscenti per attuare un “consumo di gruppo” di sostanze stupefacenti. Non vi è
traccia in atti di un accordo per la ripartizione della droga comprata con denaro in
comune da un soggetto incaricato di provvedere all’acquisto: è stata accertata
solo attività di cessione svolta dal ricorrente. In particolare, una ragazza aveva
dichiarato di avere acquistato dal B.B. lo stupefacente, ed un altro giovane, del
pari identificato, trovato in possesso di droga, dichiarava di averla ricevuto dal
predetto B.B.. Il motivo di ricorso può dunque ritenersi, sotto entrambi i profili
dedotti, manifestamente infondato.

3. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione
quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto
lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare quanto basta a chiarire

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propaga agli atti successivi, travolgendo sia la sentenza di primo grado sia quella

la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità della
condotta e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591): profilo espressamente preso in
considerazione da entrambi i giudici di merito, nel quadro di una non arbitraria
valorizzazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in funzione del diniego di
un profilo positivo di concreta meritevolezza, anche tenendo conto della esiguità
della pena in concreto inflitta di mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

applicazione dell’attenuante speciale di cui al comma 7 dell’art. 73 d.P.R. 309/90
per avere il B.B. adottato una condotta totalmente collaboratrice con gli
inquirenti offrendo tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua collaborazione.
La fattispecie che riconosce l’attenuante del c.d. ravvedimento attivo,
richiede

“l’adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, anche aiutando l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria
nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti” e, secondo
l’orientamento consolidato, il giudice è tenuto ad accertare l’utilità e la proficuità
delle dichiarazioni collaborative rese dall’imputato: esse devono possedere
connotazioni di particolare efficacia e valenza al fine di interrompere la catena
delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento o strumento del
crimine. Il riconoscimento dell’attenuante in discussione (Sezione 6, sentenza n.
15977 del 24 marzo 2016, Riv. 266998) presuppone l’offerta da parte del
dichiarante di tutti gli elementi disponibili alla sua cognizione, grazie ai quali sia
possibile bloccare lo svolgimento dell’illecito commercio oggetto
dell’accertamento, al fine di precludere una successiva espansione del canale di
smercio individuato.
Difettano nel caso di specie i caratteri di novità ed autonoma rilevanza, atteso
che la polizia giudiziaria ha proceduto autonomamente alle investigazioni sfociate
nell’operazione di arresto, interrompendo lo svolgimento dello smercio: in questo
senso è corretto che la Corte d’appello abbia rilevato il difetto del requisito della
spontaneità della collaborazione. Il motivo di ricorso può dunque ritenersi
genericamente proposto e va dichiarato inammissibile.

5. Alla declaratoria di inammissibilità riguardante il ricorrente B.B.
consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e
della somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore della cassa
delle ammende.

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4. Con il terzo motivo, già proposto in sede di appello, si lamenta la mancata

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 30.5.2016 nei confronti di
A.A. e trasmette gli atti per il giudizio al Tribunale di Napoli – Ufficio
Gup.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di B.B. che

favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 08/02/2018

condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in

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