Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2493 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2493 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
URSO ANGELO N. IL 31/05/1964
avverso la sentenza n. 4073/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 05/12/2013
cc: 5-12-2013
FATTO E DIRITTO
1 .-. Urso Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta,
ritenuta eccessiva.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della decisione, quale la
commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice
di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove —come appunto nel caso
di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art. 133 cp.
e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
co deciso in Roma, all’udienza del 5-12-13.
R.G. n. 22947-13