Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24929 del 18/04/2013

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24929 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
C.C.
I.I.
B.B.
F.F.
avverso la sentenza n. 812/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civ – , l’ vv
Udit i difensor

Data Udienza: 18/04/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Alfredo Viola che ha concluso
per l’inammissibilità dei ricorsi ;
Uditi i Difensori , Avv. Luca Amedeo Melegari in sostituzione degli Avv.
Melegari Carlo Alberto, Palmieri Angelo e Marino Gaetano, e l’Avv Fabio
Baglioni in sostituzione dell’Avv. Canoni Riccardo , che hanno concluso per
l’ accoglimento dei motivi dei ricorsi;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

C.C.
I.I.
B.B.
F.F.
1.1)-ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma
in data 08.05.2012 che , riformando la decisione presa in primo grado dal
Tribunale di Latina in data 23.0.2002, aveva :
-dichiarato non doversi procedere a carico di B.B. per il reato di
incendio a lui ascritto al capo 6) nonché a carico di B.B., C.C. e F.F. per
i reati sulle armi loro rispettivamente ascritti ai capi 4) e 31), perché estinti per
prescrizione;
-confermato la sentenza impugnata riguardo alle condanne per i reati di estorsione
e di violazione della normativa sulle armi , loro ascritti ai restanti capi di
imputazione;
-rideterminato conseguentemente la pena;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co lett.b) c) e) c.p.p.
C.C., I.I., F.F., :
2.1)-Violazione dell’art. 468 CPP per avere rigettato l’eccezione, già avanzata in
primo grado, di inammissibilità della lista delle prove testimoniali presentata
dal PM attraverso invio a mezzo fax; al riguardo sarebbe erronea la motivazione
impugnata laddove ha ritenuto che tale irregolarità sarebbe sanata dalla possibilità
per il giudice di assumere di ufficio le prove;
C.C.:
2.2)-Violazione dell’art. 629 CP per avere ritenuto provata la responsabilità del
C.C. in ordine alle imputazioni di estorsione ascritte ai capi 3) e 4) che, invece,
andavano inquadrate nell’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
-al riguardo, la Corte di appello aveva compiuto un indebito ricorso al criterio
della “proporzionalità” tra la minaccia posta in essere dal soggetto ed il preteso
diritto che lo stesso avrebbe voluto far rispettare, tanto più:
a)-che quanto al reato al capo 3) la persona offesa Badalotti non era stato sentito
e non era emersa l’entità della minaccia o della violenza subita;
b)-che quanto al reato al capo 4) la persona offesa Pastore avrebbe chiarito che la
minaccia era stata posta in essere da un soggetto diverso dal C.C. che sarebbe
intervento solo per ridurre l’importo del debito, senza proferire minacce;

1

CONSIDERATO IN FATTO

2

2.3)-Violazione dell’art. 629/co.2 CP atteso che con riferimento alla minaccia
subita dalla persona offesa Badalotti (capo 3) non è stato possibile accertare se
vi sia stata la contestuale presenza di almeno due persone nel luogo e nel
momento della minaccia;
I.I., F.F.:
2.5)-Violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente rigettato
l’eccezione di inutilizzabilità ex artt. 137 e 483 CPP dei verbali delle trascrizioni
fono-registrate perché privi della sottoscrizione del cancelliere e del giudice;
I.I., F.F.,
2.6)-Nullità della sentenza, atteso che la Corte di appello avrebbe omesso di
motivare sul ricorrente I.I. con argomenti inerenti la sua specifica posizione
processuale ed anzi avrebbe accomunato lo I.I. al coimputato F.F.in una
unica e cumulativa motivazione , incorrendo così nel vizio di genericità ed
illogicità della motivazione ;
deducono
ricorrenti, con separati ricorsi in parte coincidenti,
2.7)-Tutti i
l’illogicità della motivazione, discendente:
a)-dall’avere trascurato di considerare che le ragioni che avevano condotto alla
assoluzione dello I.I. per i numerosi capi di imputazione, dovevano condurre
all’assoluzione degli imputati anche per il residuo capo n. 31;
b)-dall’avere fondato la decisione di condanna dello I.I. e del F.F. sulle
dichiarazioni del coimputato B.B. che, però, era del tutto
inattendibile attesi i gravi motivi di rancore nei confronti dello I.I.
c)-dall’avere ritenuto utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa Fanfarillo
che, invece, era inattendibile: -perché aveva denunciato a distanza di anni dai
fatti , -perché smentito in più punti dai vari testi escussi, -perché non era stato
in grado di riconoscere lo I.I. durante il dibattimento, -perché , anche sulla
scorta del suo dichiarato, il F.F. sarebbe sparito dalla scena dopo avere
accompagnato la persona offesa sul posto ;
2.8)-In ogni caso, la sentenza era viziata per non avere applicato le attenuanti di
cui agli artt. 114 ovvero 116 C IP ed anche per avere negato l’attenuante ex art.
62 bis CP e per non avere ridotto la pena , omettendo ogni motivazione al
riguardo;
B.B.:
2.9)-Deduce la violazione di legge per avere la Corte di appello disatteso il
principio del “ne bis in idem” in relazione alla precedente sentenza n. 1970
emessa dal Tribunale di Latina in data 28.11.2000 con condanna del B.B. per
molteplici episodi di estorsione commessi nel 1991, eccezione disattesa dalla
Corte di appello che aveva frettolosamente ed illogicamente affermato trattarsi di
fatti diversi, senza però acquisire la sentenza che il Difensore aveva indicato e
non aveva avuto il tempo di reperire, essendo stato nominato di recente;
C.C., I.I., B.B., F.F.,
2.10)-Violazione degli artt. 62 bis e 133 CP relativamente al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio
eccesivo, attuato per il C.C. in disparità sostanziale rispetto agli altri
coimputati I.I. e F.F.che erano gravati da precedenti specifici e motivato in
maniera illogica per il B.B. nei cui confronti si era trascurato il comportamento
processuale improntato a dichiarazioni autoaccusatorie.
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata

C.C.; I.I., F.F.;
3.1)41 motivo relativo alla lista dei testi depositata dal PM a mezzo fax, risulta
infondato atteso che la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il
principio per il quale non è causa di nullità dell’ordinanza ammissiva della prova
testimoniale né della sentenza che sull’esito di detta prova abbia fondato la
decisione, l’irrituale presentazione della lista testi effettuata a mezzo fax, anziché
nella prescritta forma del deposito in cancelleria, rientrando tra i poteri del giudice
quello di assumere le prove anche d’ufficio. ( Cassazione penale, sez. V,
03/06/2010, n, 32742 ; in senso conforme, v. Sez. I, 24 settembre 2008, n. 38161,
Pisa,)
L’interpretazione così data dalla Corte territoriale all’art. 507 c.p.p., si colloca
nel solco di un orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza di
legittimità (v. Cass. Sez. Un. 6 novembre 1992 n. 11227 ), per il quale il
giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di
prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le
parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ( Cassazione penale, sez.
un., 17/10/2006, n. 41281 ) principio del quale la Corte Costituzionale ha
recentemente riconosciuto la conformità al dettato costituzionale (C.C. n, 73 del
10 febbraio 2010 ).
C.C.:
3.2)-Parimenti infondato risulta il secondo motivo relativo alla ritenuta estorsione
in luogo dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che sul punto la
Corte di appello ha fatto buon governo del principio, più volte affermato anche da
questa Sezione, per il quale integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, la richiesta di adempimento di un preteso debito
che sia realizzata con modalità caratterizzate da pervicacia e particolare efficacia
intimidatoria, tali da mostrarsi del tutto eccedenti e sproporzionate rispetto
all’esercizio del preteso diritto, ( Cassazione penale, sez. Il, 02/12/2009, n
49564); al riguardo, la sentenza ha incisivamente richiamato la “particolare
violenza e forza intimidatrìce” usata nella condotta dell’imputato, per come
emerge dallo stesso capo di imputazione e dalle sentenze di primo e di secondo
grado che, come è noto, si integrano a vicenda.
-In proposito risulta inammissibile in questa sede di legittimità la rilettura delle
prove in maniera alternativa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito e, in
specie riguardo alle dichiarazioni dell’Anzalone (capo 3) ovvero del Pastore
(capo 4) , dovendosi ricordare che nella specie i suddetti reati sono stati contestati
e ritenuti in concorso tra gli imputati, sicché risulta esercizio sterile l’analisi
disgiunta delle singole condotte minacciose, dovendosi avere riguardo all’intera
fattispecie criminosa contestata, attribuita alla comune e concorrente volontà di
tutti gli imputati.
3.3)-Dai principi sopra richiamati e dalle motivazioni delle due sentenze di merito
emerge l’infondatezza anche della deduzione riguardo alla ricorrenza
dell’aggravante ex art. 629/co. 2 CP, atteso che la Corte di appello ha motivato
adeguatamente, sottolineando: -riguardo al capo 3) che lo Anzalone, intervenuto

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

I.I., F.F.:
3.4)-11 motivo sulla inutilizzabilità delle trascrizioni della registrazione fonica
effettuata nel dibattimento di primo grado è infondato – in primo luogo – perché
ai fini dell’utilizzabilità del contenuto di dichiarazioni rese in dibattimento,
regolarmente registrate, è sufficiente che, pur in mancanza di trascrizione, vi sia in
atti il verbale riassuntivo che attesti l’avvenuta fono-registrazione, e che, come
atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è dotato di pieno
valore probatorio, ( Cassazione penale, sez. III, 20/12/2007, n. 6105 ) e – in
secondo luogo – perché le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri
stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di
udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità,
è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell’ausiliario del giudice,
senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione, come
correttamente motivato nella sentenza impugnata. ( Cassazione penale, sez. III,
14/11/2007, n. 3050 )
Va, infatti , ricordato che in tema di documentazione degli atti, non determina
nullità la mancanza di sottoscrizione da parte del tecnico sulle trascrizioni
stenotipiche delle udienze o nel testo delle relative registrazioni, in quanto il
documento originale è rappresentato dal nastro, la cui redazione è attestata dal
verbale in atti. (Cassazione penale, sez. V, 04/11/2008, n. 45506 )
I.I.— F.F.:
3.5)-1 motivi dedotti nel merito riguardo al reato ascritto al capo 31) sono
infondati, atteso che,
a)-la motivazione unitaria per lo I.I. ed il F.F.è del tutto legittima in quanto
giustificata dall’imputazione che prevedeva il pieno concorso di entrambi nella
medesima condotta e nel medesimo reato;
b)-l’affermazione di responsabilità dei due conci si fondava sulle dichiarazioni
della persona offesa Fanfarillo, in ordine alla cui credibilità e mancanza di
animosità nei confronti degli imputati discende, a parere della Corte di appello,
dalla constatazione che il procedimento non è nato per sua iniziativa ma per le
dichiarazioni del dichiarante B.B., e che il timore di ritorsioni giustificava
l’omessa denuncia al tempo dei fatti (60) ; la sentenza aggiunge, per altro, che -la
persona offesa doveva ritenersi attendibile per la dovizia di particolari riferiti
sulla condotta dello I.I. e del F.F. (pag.61);
c)-le ipotesi attenuate invocate nell’appello con l’argomentazione che i due
imputati I.I. e F.F. non erano presenti nel momento della condotta violenta,
sono infondate atteso che la sentenza sottolinea come la loro funzione di autisti

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in soccorso del Badalotti, ha riferito che quest’ultimo venne aggredito
contemporaneamente dal B.B. e C.C., e: -riguardo al capo 4) che dalla
sentenza di primo grado emergeva che la persona offesa Pastore aveva
riconosciuto fotograficamente il C.C. con la precisazione che costui “ebbe ad
imporgli , unitamente a B.B. e D.D., la sottoscrizione di
assegni ” (pag. 19 sent. Trib.); in tal modo la sentenza impugnata ha motivato
adeguatamente, attestando per entrambe le vicende, la contemporanea presenza
ed il pieno concorso di almeno due degli imputati nella fase culminante della
condotta estorsiva.

3.6)-Del pari infondato , infine, il motivo sulla presunta violazione del divieto del
“ne bis in idem” posto che, come ha correttamente sottolineato la Corte di appello,
il ricorrente non ha prodotto la sentenza da cui dovrebbe emergere la condanna
per gli stessi fatti.
-In effetti, tale sentenza, pur se citata non è stata mai allegata, in violazione del
principio per il quale con la deduzione della violazione del “ne bis in idem”
viene fatto valere un “error in procedendo”, ossia la violazione di una norma
processuale ex art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., presidiata non dalle tradizionali
sanzioni della nullità, inammissibilità o decadenza, ma dall’obbligo del giudice di
pronunciare, in ogni stato e grado del processo, sentenza di proscioglimento. La
verifica circa la sussistenza di un secondo giudizio implica una valutazione di
fatto, ma ciò accade nell’ambito del procedimento di accertamento di un vizio con
cui si deduce l’inosservanza di una norma processuale: questo comporta che
trattandosi di “error in procedendo” la Corte di cassazione è giudice anche del
fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all’esame diretto degli
atti processuali. Pertanto deve riconoscersi la piena ammissibilità in cassazione
della deduzione con cui la parte invoca la preclusione derivante dal giudicato
formatosi sul medesimo fatto, fermo restando l’onere di allegazione, nel senso che
il ricorrente deve indicare e produrre la sentenza irrevocabile in questione,
dovendosi ricordare che, alla luce di tali principi incombe al richiedente dare la
dimostrazione del passaggio in giudicato della decisione. ( Cassazione penale, sez.
VI, 30/09/2009, n, 44484 )
-Va in ogni caso osservato che la predetta allegazione è necessaria anche ai fini
della dimostrazione della piena sovrapponibilità delle imputazioni dei due
procedimenti, sicché, in definitiva, il motivo risulta proposto in maniera generica.

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era stata comunque essenziale per la petpretazione del reato, essendo convenuti
tutti sul luogo del delitto, ed avendo lo I.I. ed il F.F. acceso il motore del
camion per coprire il rumore degli spari esplosi dal B.B. (pagg. 27-28 , sent.
trib. richiamate dalla Corte di appello) ;
-la sentenza risulta incensurabile stante la sua conformità al principio per il
quale ricorre il concorso di persone nel reato, ex art. 110 CP, anche nel caso di
condotte separate, laddove vi sia un legame di tipo psicologico tra le diverse
condotte, sostanziantesi nella consapevolezza di operare con altri, che implica per
l’agente il dovere di agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui, il che,
per un verso, ha condotto la Corte di appello ad escludere correttamente l’ipotesi
ex art. 116 CP , stante la precisa motivazione sulla piena ricorrenza del concorso
pieno ex art. 110 CP, e, per altro verso, ad escludere anche l’ipotesi di cui
all’art. 114 CP, per la quale va ricordato che l’opera del concorrente, pur
causalmente rilevante, rivesta obiettivamente un valore marginale rispetto a quella
degli altri concorrenti, tanto che il fatto-reato, senza l’opera marginale del
compartecipe, si sarebbe verificato ugualmente, pur se con diverse modalità; (
Cassazione penale, sez. IV, 09/10/2008, n. 1218 ) circostanza nella specie
correttamente esclusa dalla Corte di appello, che ha sottolineato la decisività del
contributo offerto dai prevenuti, necessario sia giungere sul posto, sia per coprire
la condotta degli altri agenti e sia per rafforzarne la determinazione delittuosa.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze
attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a
consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento
discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in
misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena
concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile
in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, “a fortiori”, anche per il
giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni
difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli
elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale
di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti
rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta
contestazione. (Cassazione penale „vez. IV. 04 iuglio 2006, n. 32290
3.8)-Segue il rigetto dei ricorsi
atteso che i motivi proposti, pur se non
manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi degli artt. 592/co.1, e 616 c.p.p i ricorrenti vanno condannati al
pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deliberato in Roma li 18 aprile 2013

C.C. I.I.— F.F.- B.B.:
3.7)- Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio,
atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p.,
ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione
in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti
generiche; atteso che riguardo alla pena, per C.C., si è richiamata la gravità del
fatto e la personalità dell’imputato, per I.I.  e F.F., si è richiamata la gravità
del fatto connotato da particolare prevaricazione fisica nei confronti della vittima,
e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento alla pericolosità
dimostrata dallo I.I. e F.F. nell’occorso di cui al capo 31) ed i numerosi e
reiterati precedenti penali del C.C.(pag. 57- 63-).

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