Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24928 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24928 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUCI BLODIN N. IL 21/04/1977
avverso la sentenza n. 933/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
25/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte
Uditi difens Avv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 18/04/2013

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Viola che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

CUCI BLODIN
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna
in data 25.01.12 che, pur modificando il trattamento sanzionatorio in senso più
favorevole all’imputato, aveva confermato la decisione presa in primo grado dal
Tribunale di Ravenna, sez.Faenza in data 17.12.2009, di condanna per il reato
di cui agli artt. 646 — 61 n. 11 CP, per appropriazione indebita di un’autovettura;
fatti dell’agosto 2004;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett, b) e) d) e) c.p.p.
2.1)-Nullità della sentenza per violazione dell’art. 159 CPP atteso che il decreto di
irreperibilità dell’imputato era stato adottato in grado di appello senza effettuare
la ricerca presso l’Amministrazione carceraria centrale e senza motivare riguardo
alla relativa eccezione sollevata in appello ;
2.2)-Nullità della sentenza conseguente alla illegittima revoca della testimonianza
Kaqandolli, la cui deposizione era necessaria ai fini della decisione in quanto a
conoscenza dei fatti;
2.3)-Nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 420 ter CPP
essendo stata rigettata la richiesta di rinvio presentata dal difensore per proprio
impedimento relativamente a due udienze, con valutazioni erronee riguardo alla
gravità dell’impedimento dedotto;
2.4)-11 ricorrente deduce comunque la sopravvenuta prescrizione del reato;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-11 motivo relativo al decreto di irreperibilità è del tutto infondato, posto
dalle indagini effettuate per tale decreto era emerso che l’imputato si trovava in
Albania e tale accertamento di fatto, effettuato dalla PG, escludeva in radice che
l’imputato potesse trovarsi detenuto in Italia ; ne derivava l’inutilità
dell’accertamento presso l’Amministrazione penitenziaria.
2.2)-Per altro verso, va ricordato che ai fini del decreto di irreperibilità, non
sussiste obbligo di disporre apposite ricerche all’estero dell’imputato ivi residente,
del quale si ignori l’esatto recapito. Infatti, nel caso di trasferimento all’estero
dell’imputato, si palesa irrazionale un’interpretazione dell’art. 169, comma 4, c.p.p.
nel senso che in tal caso dovrebbero essere eseguite ricerche più estese di quelle
previste dall’art. 159, comma 1, c.p.p. e, cioè, da effettuarsi su tutto il territorio
dello Stato estero, per di più da parte di organismi che non dipendono dall’autorità
giudiziaria italiana, di tale che la norma deve essere, invece, interpretata nel senso
che dagli atti deve risultare la località dello Stato estero in cui si è trasferito o
comunque dimora l’imputato perché sorga l’obbligo di disporre utilmente le

CONSIDERATO IN FATTO

3.2)-Parimenti infondati i motivi in ordine alla violazione del diritto di difesa,
laddove si sono rigettate le due diverse richieste di rinvio del dibattimento di
primo grado formulate per impedimento del Difensore, posto che anche in questo
caso i motivi trascurano del tutto la motivazione impugnata che, ha sottolineato
come, in entrambi i casi, si adduceva il concomitante impegno relativamente a
due procedimenti civili, ritenuti dal Tribunale di minore urgenza e delicatezza
rispetto al presente procedimento penale; con l’ulteriore osservazione che: -nel
primo caso non si erano indicate le ragioni sull’impossibilità di nominare un
sostituto processuale e: -nel secondo caso, non si erano spiegate adeguatamente
ma solo enunciate le ragioni di urgenza relative all’altro giudizio.
La Corte di appello ha rispettato l’obbligo di motivazione con argomenti del tutto
ineccepibili, sicché resta precluso in questa sede l’esame delle diverse valutazioni
offerte dal ricorrente, posto che in caso di concomitante impegno professionale
del difensore, spetta al giudice la valutazione comparativa dei diversi impegni in
modo da contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione,
accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore,
mentre è del tutto irrilevante, a tal fine, il mero criterio cronologico della
conoscenza prioritaria dell’impegno ritenuto prevalente.( Cassazione penale, sez,
VI, 08/03/2012, n. 11174 )
3.3)-Tanto premesso in ordine ai motivi proposti in ordine alle infondate
questioni processuali deve osservarsi , quanto alla lamentata revoca della prova
indicata dalla difesa mediante l’esame del teste straniero Kaqandolli, si deve
osservare che la questione si risolve in una censura sulla congruità della
motivazione che, tuttavia, non è possibile effettuare atteso che il reato contestato
è ormai prescritto sin dal 01.02.2012 sicchè, non sussistendo prove evidenti di
innocenza (contrastate dagli elementi probatori di colpevolezza indicati nella
sentenza impugnata) si deve, in ossequio al principio dell’art. 129 CPP,
dichiarare l’intervenuta estinzione del reato.
3.4)-Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il
reato estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deliberato in Roma il 18 aprile 2013

ricerche tramite canali diplomatici in detta località. (Cassazione penale, sez.
21/12/2010, n. 3851 )

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