Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2492 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2492 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LA SPESA DIEGO N. IL 17/09/1984
avverso la sentenza n. 4605/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30469/12 RG

1

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino

in data 28.3.2012, ricorre per cassazione l’imputato DIEGO LA
SPESA a mezzo del difensore avv.Femia, enunciando motivi di
violazione di legge in relazione alla notificazione del decreto
difensore ai sensi dell’art. 161.4 c.p.p. nonostante precedente
dichiarazione di domicilio avvenuta nel giudizio di primo grado),
nonché in relazione all’art. 385 c.p. con vizi alternativi di
motivazione sul punto..
2. Il ricorso è inammissibile.

E’ manifestamente infondato il primo motivo, per il
quale risulta assorbente l’insegnamento condiviso di Sez.2, sent.
35345/2010, sulla natura intermedia della nullità già nei termini

in cui è dedotta sicché, non essendo stata anche dedotta la sua
tempestiva proposizione al giudice d’appello, la stessa sarebbe
comunque tardiva.
Il secondo motivo è
prospettando – a fronte di

diverso da

quelli consentiti,

un duplice

conforme specifico

apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed

immune dai

vizi di manifesta

illogicità e contraddittorietà

che, soli,

rilevano ai sensi

dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si
risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione,
del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

e condanna il

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

di citazione per il giudizio di appello (avvenuta presso il

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