Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2492 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2492 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URSO ANGELO N. IL 31/05/1964
avverso la sentenza n. 2391/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

R.G. n. 22945-13

FATTO E DIRITTO
1
Urso Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata applicazione
delle attenuanti generiche.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
I rilievi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche si traducono in
allegazioni di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice
di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove
si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato
semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Cos’ deciso in Roma, in data 5-12-13.
fA

c. c.: 5-12-13

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