Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2491 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2491 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GIANNECCHINI IVAN N. IL 11/02/1977
avverso la sentenza n. 2273/2011 TRIBUNALE di LUCCA, del
30/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

30422/12 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di Lucca in data 30.12.2011, ricorre per
che la pena avrebbe dovuto essere inferiore perché egli avrebbe
sì ‘patteggiato’ la propria condanna, ma esprimendo il consenso
mentre era in uno stato confusionale che lo avrebbe reso “non
pienamente capace di intendere e di volere”.
2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo

prospetta deduzione del tutto generica ed assertiva.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di

euro 500 alla

Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

cassazione l’imputato Ivan Giannecchini personalmente, deducendo

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