Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2491 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2491 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVOLIO ANNA N. IL 03/04/1966
FARRACO GIUSEPPE N. IL 28/01/1991
avverso la sentenza n. 1090/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 02/12/2015

Farraco Giuseppe e Avolio Anna hanno proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in data 7/05/2014, ha
riformato la sentenza pronunciata in data 19/11/2013 dal Tribunale di Napoli in
relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1-bis, d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309, condannando Farraco Giuseppe alla pena di anni due mesi
otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e Avolio Anna alla pena di anni tre
mesi dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
Farraco Giuseppe deduce violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione con riguardo al riconosciuto concorso di tale imputato nella condotta
illecita posta in essere dalla madre, avendo il giudice di merito trascurato il
dubbio che il Farraco avesse lanciato dalla finestra il sacchetto contenente la
sostanza stupefacente solo per aiutarla ad eludere il controllo delle Forze
dell’Ordine.
Avolio Anna deduce vizio di motivazione ritenendo che gli elementi istruttori
siano stati contraddittoriamente interpretati, non ostando il dato ponderale al
riconoscimento del fatto lieve.
I ricorsi sono inammissibili.
Deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve
risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le
varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere
al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di
legittimità (in tal senso,
ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040; Sez. 3,
n.4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272). Tale principio, più
volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato
dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della
Corte di Cassazione quello di una degli elementi di fatto, posti a
sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica
dell’art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n.
46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può
esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di
legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta,
Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che
si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009,
Candita, Ry.244181).
Ma, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis,
Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
2

Motivi della decisione

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2015
Il Con ‘ri’ e estensore
Presidente

Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità.
Deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 lett.c) cod.proc.pen. (e quindi
contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando
censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che
esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606,comma 1,
lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della
sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per
giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso
in esame con riguardo al ricorso proposto da Farraco Giuseppe, si limita a
riprodurre il motivo d’appello, senza confrontarsi con la motivazione della
sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in
radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata
al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora
formalmente impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica
argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
La censura mossa da Avolio Anna non risulta sottoposta all’esame del
giudice di appello. E secondo quanto, anche recentemente, affermato da questa
Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606,
comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere
dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno
che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di
questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola
trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere
dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo
ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in
quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep.
7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato
disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di
questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l’inammissibilità delle
censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di
appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez.
5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del
22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994,
Etzi, Rv.196414).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

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