Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2490 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2490 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1)MURELLI MARCO N. IL 10/11/1969
avverso la sentenza n. 1005/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 11/12/2012

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di

Bologna

in data 20.12.2011, ricorre per cassazione l’imputato MARCO
erronea applicazione dell’art. 385 c.p., in relazione all’entità
dello scostamento del tragitto effettivamente seguito rispetto a
quello autorizzato per l’espletamento dell’attività lavorativa e
dell’informazione data alla polizia giudiziaria.
2.

Il

ricorso è inammissibile, perché il motivo è

diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un
duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici
del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai
vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli,
rilevano ai sensi dell’art. 605.1 lett. E c.p.p. – deduzioni
difensive (anche diverse da quelle dei motivi d’appello quali
riferiti – senza censura sul punto del ricorrente – nella
sentenza di secondo grado, e quindi nuove in fatto) che si
risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione
del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2012

MURELLI a mezzo del difensore avv. Gulieri, enunciando motivo di

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