Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 249 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 249 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO FRANCO N. IL 08/03/1972
avverso l’ordinanza n. 1357/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 29/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013


RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania

respingeva il reclamo proposto da Franco Lombardo avverso il provvedimento con il quale
il Magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata
relativamente a due semestri di pena espiata tra il 16.2.2011 ed il 15.2.2012.
Il tribunale rilevava che il detenuto in data 16.8.2011 era stato denunciato per il
reato di evasione ed era rimasto latitante sino al 3.9.2011; riteneva, quindi, anche in
considerazione della gravità della condotta, che tale episodio riverberi i suoi effetti

all’evidenza adesione solo formale al percorso rieducativo.

2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di
legge ed il vizio della motivazione, ribadendo i rilievi in ordine alla valutazione del primo
semestre nel quale ha tenuto regolare condotta ed insistendo sulla necessità di
valutazione frazionata dei due semestri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata è sostenuta da argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto
sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati in conformità con i principi di diritto
affermati da questa Corte in materia di liberazione anticipata. E’ appena il caso di
ricordare, infatti, che ai fini della concessione della liberazione anticipata, per quanto il
giudizio debba essere espresso relativamente a ciascun semestre, tuttavia, la valutazione
sui semestri immediatamente precedenti o immediatamente successivi a quelli interessati
da infrazioni disciplinari, specie quando si tratta di infrazioni di una certa gravità, può
essere negativa dovendosi, in tal caso, considerare la condotta in contrasto con
quell’atteggiamento di responsabilità che è lecito attendersi da detenuti che, per godere
del beneficio, devono dar prova di partecipazione all’opera di rieducazione intrapresa nei
loro confronti ai fini del loro più efficace reinserimento sociale (Sez. 1, n. 1513,
12/03/1998, Viviani, rv. 210556).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del

negativi anche sulla valutazione del precedente semestre avendo il detenuto manifestato

ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2013.

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