Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 249 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 249 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Vasta Antonio

avverso l’ordinanza del 6/12/2011 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere sezione
distaccata di Aversa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M.
Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
udito per l’imputato l’avv. F. Maccarone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/12/2012

1.Con ordinanza del 6 dicembre 2011 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sezione
distaccata di Aversa dichiarava inammissibile l’appello presentato dal difensore di
Vasta Antonio avverso la sentenza di condanna pronunziata nei confronti del
medesimo dal Giudice di Pace di Trentola Ducenta il precedente 2 marzo dello stesso
anno per il reato di minacce. In particolare il Tribunale affermava come il difensore
dell’imputato non fosse legittimato all’impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace,
ritenendo comunque inammissibile nel caso di specie il gravame in quanto, essendo

l’appellabilità della sentenza doveva ritenersi subordinata all’espressa impugnazione
del capo concernente le statuizioni civili, nella fattispecie mancante.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore che eccepisce la
nullità dell’ordinanza per la violazione della legge processuale, osservando come per
consolidata giurisprudenza il dettato dell’art. 37 del d. Igs. n. 274/2000, invocato dal
Tribunale, debba essere coordinato con il quarto comma dell’art. 574 c.p.p., per cui
l’impugnazione dell’imputato contro la condanna penale estenda i suoi effetti anche
alle statuizioni civili della sentenza, se questi dipendano dal capo impugnato, com’è nel
caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Quanto all’affermata carenza di legittimazione del difensore dell’imputato deve
rammentarsi che la disciplina dettata dal d. Igs. n. 274/2000 – che non fa menzione
della facoltà di impugnazione del suddetto difensore – va integrata, ai sensi dell’art. 2
dello stesso decreto, con la generale previsione contenuta nel terzo comma dell’art.
571 c.p.p., che attribuisce al difensore generale ed autonomo diritto di impugnazione
in tutti i casi in cui tale facoltà spetta all’imputato. Sotto tale profilo, dunque, l’appello
presentato dal difensore del Vasta non poteva essere considerato inammissibile.
Con riguardo invece all’esclusiva impugnazione dei capi penali della sentenza, deve
ritenersi oramai consolidato l’orientamento di questa Corte – cui il Collegio intende
aderire – per cui è ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del
giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto
al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in
quanto l’art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di
cui all’art. 574, comma quarto, c.p.p., per la quale l’impugnazione proposta avverso i
punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti
agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il
risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell’affermazione della

stata inflitta nel primo grado di giudizio condanna la sola pena pecuniaria,

responsabilità penale (ex multis e da ultima Sez. 5, n. 6952/2012 del 29 novembre
2011, Calo’, Rv. 252944)
L’ordinanza deve dunque essere annullata e gli atti rimessi al Tribunale di 5. Maria
Capua Vetere per la celebrazione del giudizio d’appello.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per

Così deciso 1’11/

il giudizio di appello.

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