Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24895 del 17/01/2017

Penale Sent. Sez. 4 Num. 24895 Anno 2017
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 05/05/2016 del GIUDICE DI PACE di PESCARA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere
DANIELE CENCI
Udito il Procuratore Generale in persona del LUCA TAMPIERI
che ha concluso per

Data Udienza: 17/01/2017

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice di pace di Pescara con sentenza del 5 maggio 2016 ha
riconosciuto A.A. responsabile del reato di lesioni personali colpose lievi in
danno di B.B., con violazione delle regole sulla circolazione stradale, in
conseguenza condannandolo alla pena pecuniaria di giustizia.

2. L’imputazione elevata nei confronti di A.A. è, testualmente, la
seguente: «del reato di cui all’art. 590 co, 3 c.p., perché, per colpa consistita in

circolazione stradale, in particolare art. 157 co. 7 e co. 8 cds, aprendo la portiera
sinistra anteriore dell’autovettura tg. 1-FFQ-016 senza essersi assicurato di non
provocare pericolo ad altri utenti della strada, cagionava a B.B., che
sopraggiungeva alla guida del ciclomotore tg. EA66799 e che cadeva al suolo,
lesioni personali giudicate guaribili in gg. 16. In Pescara in data 25.07.2013».

3. Il giudice di primo grado ha valorizzato probatoriamente l’esame reso a
dibattimento della persona offesa, il contenuto della querela della stessa, quello
delle sommarie informazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria in fase di
indagini dalla testimone L.L., una dichiarazione dattiloscritta resa da
T.T., allegata al formulario per la rilevazione di incidente
stradale redatto dalla Polizia municipale di Pescara, tutti atti acquisiti
consensualmente al fascicolo; ha dedicato parte della motivazione a giustificare
la ritenuta inattendibilità della testimone S.S., proprietaria dell’auto
coinvolta nell’incidente.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore,
affidandosi a tre motivi con i quali censura promiscuamente vizio motivazionale e
violazione di legge, quest’ultima sotto il profilo della omissione di motivazione.
4.1. Denunzia, in primo luogo, la nullità della decisione che discenderebbe
dalla completa omissione di motivazione, rilevante anche ex art 125 cod. proc.
pen., in relazione a specifici elementi di prova a discarico, che si trarrebbero
dalla consulenza tecnica di parte, redatta da Benoit Doufour, su incarico
dell’assicurazione della vettura condotta dall’imputato, e dal verbale di sommarie
informazioni rese alla Polizia municipale il 25 luglio 2013 da Emilia Leone.
In particolare, dalla consulenza sulla carrozzeria dell’autovettura si trarrebbe
una prova decisiva a discarico dell’imputato poiché risulterebbe che né la
carrozzeria dell’automobile né le parti interne in corrispondenza degli sportelli di
sinistra presenterebbero segni di danneggiamento né sarebbero state oggetto di

negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della

riparazione: ciò sconfesserebbe l’ipotesi di impatto del motociclo sulla portiera
sinistra, indifferentemente anteriore o posteriore, dell’auto.
Quanto alle dichiarazioni rese alla p.g. il 25 luglio 2013 da Emilia Leone,
consensualmente acquisite all’udienza dell’8 marzo 2016, esse sarebbero in
contrasto con la versione della persona offesa e degli altri testimoni citati in
sentenza ma ad esse – segnala il ricorrente – il giudice non ha dedicato neppure
un cenno.
4.2. Censura, poi, manifesta illogicità della motivazione per palese contrasto
con univoci elementi di prova che si trarrebbero dalle dichiarazioni testimoniali

Giampaolo e dal verbale di rilevazione di incidente stradale redatto dai Vigili
urbani di Pescara il 25 luglio 2013, confluito nella relazione investigativa del 12
febbraio 2014, acquisita consensualmente.
La relazione della p.g., confermata in udienza dal teste Di Giampaolo,
escluderebbe, infatti, con ciò contraddicendo la dinamica del sinistro
sinteticamente ricostruita in sentenza (p. 2), che la leva del manubrio del
motociclo della persona offesa abbia urtato la portiera anteriore sinistra
dell’auto, in ragione della mancanza di segni di danneggiamento sull’automobile.
Provenendo la riferita informazione da una fonte qualificata di polizia
giudiziaria, la ricostruzione operata dal giudice di merito sarebbe erronea ed in
palese contrasto con i risultati dell’istruttoria dibattimentale.
4.3. Denunzia, infine, manifesta illogicità e totale carenza di motivazione
circa la ritenuta inattendibilità della teste a discarico S.S. e
l’attendibilità, invece, sia della persona offesa che di L.L. e di
T.T..
Quanto alla S.S., dalla testimonianza della stessa si desumerebbe,
secondo il ricorrente, che esclusiva causa della caduta di B.B. è il
comportamento imprudente dello stesso che, intento a sterzare a destra per
sopravanzare l’auto condotta da Emilia Leone che svoltava a sinistra, non
riusciva ad evitare l’ostacolo costituito dall’auto di A.A., già ferma ed in sosta
sul lato desto della carreggiata ed andava a sbattere sulla portiera posteriore
sinistra dell’auto, per poi cadere a terra e riportare una ferita ad una mano.
Tale ricostruzione, in contrasto con quelle della persona offesa, portatrice di
un interesse personale opposto a quello dell’imputato, e degli altri testi
valorizzati in sentenza, è stata ritenuta inattendibile dal giudice di pace in base
ad un ragionamento che si stima profondamente erroneo: si è attribuita, infatti,
rilevanza al contenuto ricostruttivo della dinamica dell’incidente che si rinviene
nella sentenza resa nel processo civile promosso per lo stesso incidente,

rese all’udienza dell’8 marzo 2016 dall’agente della Polizia municipale Piero Di

processo nel quale SS è rimasta legittimamente contumace e
l’odierno imputato non è mai stato parte e la cui sentenza conclusiva – si
evidenzia – è priva di attestazione di conformità e di irrevocabilità.
Quanto alla p.o. B.B., si evidenzia che nelle occasioni in cui ha reso
contributi ricostruttivi si è contraddetta, avendo, prima, parlato di impatto
contro lo sportello anteriore sinistro dell’auto condotta dall’imputato, poi, a
dibattimento, avendo detto di non ricordare se lo sportello era quello anteriore o
posteriore, per poi concludere, ma solo a seguito di contestazione, che, se

anteriore: la centralità di tale rilievo su di un punto assolutamente centrale
sarebbe stata indebitamente sminuita dal decidente, che ha ritenuto trattarsi di
mera dimenticanza. Né la decisione ha tenuto in considerazione l’interesse di
B.B. ad un determinato esito del processo.
Infine, T.T. non sarebbe, secondo il ricorrente,
presente ai fatti e ciononostante avrebbe confermato in maniera
assolutamente pedissequa – e si ritiene sospetta – la versione dell’imputato.
Il vizio di motivazione si ravviserebbe, in definitiva, sia in un travisamento
del fatto stimato dal ricorrente clamoroso sia nella omissione delle ragioni a
sostegno della preferenza accordata ad alcuni elementi di prova a discarico di
altri, favorevoli invece all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile: esso, sotto l’apparenza di ricorso – anche – per
violazione di legge mira invece, ma inammissibilmente, a contestare il risultato
della prova ed a introdurre una ricostruzione degli accadimenti alternativa,
maggiormente gradita all’imputato.
1.1. Appare opportuno rammentare, quanto alla nozione di travisamento
della prova, che si tratta di un vizio di tale gravità e centralità da scardinare il
ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale
forza dimostrativa del dato processuale / probatorio non considerato ovvero
alterato quanto alla sua portata informativa, secondo la nozione pacificamente
accolta nella giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 5146 del
16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013,
Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636;
Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Quanto poi alla
nozione di prova “decisiva”, «Deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione
dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le

precedentemente aveva detto quello anteriore, doveva trattarsi proprio di quello

argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che,
ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero
quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la
struttura portante» (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323; in
conformità v., ex plurimis, Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105;
Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Brustenghi e altro, Rv. 246667; Sez. 2, n.
16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752).
1.2. Ebbene, il contenuto dei contributi dei testi a discarico non appare

Emilia Leone, infatti, il ricorrente non indica nemmeno il contenuto delle
sommarie informazioni, pur enfatizzate come decisive, dalla stessa rese; quanto
a Stefania Pompeo, pur non essendo la sentenza del giudice di pace, in effetti,
linearissima e pur non risultando il passaggio in giudicato della decisione,
emerge, comunque, il ponderato e non illogico riferimento ad un interesse della
donna comune a quello dell’imputato, essendo la proprietaria (per legge tenuta
al risarcimento del danno: art. 2054, comma 3, cod. civ.) del veicolo
ipoteticamente causativo delle lesioni a B.B.; né appare valutata in maniera
insanabilmente lacunosa la portata delle dichiarazioni, in sé, della vittima, che
vengono, nonostante la divergenza riferita dalla difesa circa il punto
dell’impatto, infine ricondotte, non illogicamente, ad unità e che sono peraltro
corroborate – ritiene non incongruamente il giudice di pace – dalle informazioni
raccolte da altre due persone (cioè L.L. e T.T.), a
proposito delle quali le osservazioni difensive suonano come mere illazioni,
sfornite di fondamento.
1.3. Né hanno pregio le doglianze incentrate sul punto di impatto (cui
farebbero riferimento gli accertamenti sull’auto a cura della Polizia Municipale e
del consulente assicurativo, nonché la deposizione del Vigile Urbano Di
Giampaolo), evocanti ulteriormente un travisamento, avendo l’istruttoria svolta
accertato (secondo quanto, in buona sostanza, emerge dalle pp. 2-3 della
sentenza impugnata) che la persona offesa, che era alla guida della moto,
cadde, comunque, a terra a seguito e per effetto della manovra di emergenza
resasi necessaria in ragione della improvvisa apertura dello sportello senza
cautele da parte di A.A.: sotto tale profilo, fermi i limiti entro i quali può
esercitarsi l’acceso diretto agli atti da parte della Corte di legittimità (cfr. Sez. 6,
n 39911 del 04/06/2014, Scuto e altro, Rv. 261586; Sez. 1, n. 8521 del
09/01/2013, Chahdid, Rv. 255304), non sarebbe, in ogni caso, risolutiva nel
caso di specie la prova del mancato impatto tra il mezzo a due ruote ed il
veicolo dell’imputato.

‘prova decisiva’ di innocenza pretermessa nell’accezione richiamata: quanto ad

2.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente,
oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al versamento a favore
della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (non
sussistendo la situazione impeditiva di cui alla sentenza n. 186 del 13 giugno
2000 della Corte costituzionale), di una somma che si ritiene conforme a diritto
fissare in duemila euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17/01/2017.

Il Consigliere estensore
Daniele Cenci

Il Presidente
FrancesAo,1aria Ciampi

P.Q.M.

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