Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24893 del 22/12/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24893 Anno 2017
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA ARMANDO N. IL 11/11/1981
DI GRAZIA RAFFAELE N. IL 20/08/1985
AUTIERO SALVATORE N. IL 23/12/1982
GUARRACINO GENNARO N. IL I 1/03pffl t91 8BIFOLCO TOMMASO N. IL 04/05/1982
PARLATO MIMO N. IL 12/09/1979
avverso la sentenza n. 22/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/10/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVIN9
Udito il Procuratore Geinrale in persona del Dott. i4 ur..2 1À40 l’30egage
che ha concluso per ,(

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ett„ ite atItsiro e(<12_cprit«ar,-,,-,te(-7,02,91b Data Udienza: 22/12/2016 Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 28 ottobre 2015 la Corte di appello di Napoli in riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna emessa in data 20 maggio 2014 dal GUP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Annunziata Armando, Di Grazia Raffaele, Autiero Salvatore, Guarracino Gennaro, Bifolco Tommaso e Parlato Mirko in relazione all'associazione di cui all'art. 416 promossa ed organizzata al fine di commettere una serie di reati contro il patrimonio (in particolare furti sanzionatorio il giudice di appello condannava Annunziata Armando alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, Di Grazia Raffaele, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, Autiero Salvatore alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, Guarracino Gennaro alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 300 di multa, Bifolco Gennaro alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa e Parlato Mirko alla pena di anni tre di reclusione ed euro 300 di multa. Revocava, inoltre, l'interdizione perpetua nei confronti dell'Annunziata e del Guarracino applicando loro la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Confermava nel resto la sentenza di primo grado. I giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità dei predetti imputati sulla base di un'articolata attività investigativa che ha fatto emergere l'esistenza di un gruppo di soggetti — coordinati dall'Annunziata e dal Guarracino — dediti al furto in appartamenti individuati sulla base di accurati sopralluoghi volti ad accertare la praticabilità dell'operazione delittuosa. I componenti del gruppo venivano scelti e precettati di volta in volta dall'Annunziata e dal Guarracino i quali pianificavano i singoli furti, davano agli agenti selezionati concrete direttive di azione e, poi, si occupavano di piazzare sul mercato i beni sottratti tramite la fitta rete di ricettatori di cui l'associazione disponeva. Di Grazia ed Autiero svolgevano di norma il ruolo di palo/vedetta/guidatore mentre gli altri si occupavano di penetrare negli appartamenti e svuotarli dei beni di valore. Avverso tale pronuncia di appello gli imputati, alcuni personalmente ed altri tramite il proprio difensore, hanno presentato ricorso per cassazione adducendo, rispettivamente i seguenti motivi. Il Bifolco, con unico motivo di ricorso, lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di appello di alcune circostanze, come l'assenza di precedenti penali ed il corretto comportamento processuale, che avrebbero dovuto condurre il predetto giudicante a riconoscergli le attenuanti generiche con conseguente mitigazione della pena. Ciò avrebbe il trattamento sanzionatorio irrogato più conforme al ruolo marginale del Bifolco all'interno dell'associazione di cui è causa. La difesa del Guarracino e di Di Grazia ha dedotto, come unico motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per l'assenza di una adeguata spiegazione del diniego in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p. L'Autiero, invece, con unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge per l'assenza dell'elemento costitutivo dell'associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p. Sostiene, infatti, che le condotte a lui 1 in abitazione ed in esercizi commerciali). A seguito della predetta rideterminazione del trattamento ascrivibili sono solo quelle oggetto della sua confessione afferenti alla commissione di alcuni reati fine e non anche una condotta di adesione all'associazione. A detta del ricorrente mancherebbe a suo carico qualsivoglia prova di un suo preventivo accordo e di un concreto apporto alla sviluppo ed accrescimento dell'associazione. Egli si limitava a partecipare a singole azioni criminose perpetuate dagli appartenenti all'associazione. Ancora la difesa di Annunziata ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 671 c.p.p. per il mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza, passata in giudicato, emessa temporale del breve lasso di tempo intercorso tra le due vicende criminose — i furti commessi fino al novembre 2012 e la rapina del gennaio 2013 — e, ciononostante, ha escluso la continuazione. Ciò solo perché il furto giudicato dal Tribunale di Noia coinvolgeva solo l'Annunziata ed il Perella escludendo l'unitario disegno criminoso. Infine il Parlato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la correlata mancata valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche lamentato da tutti i ricorrenti in modo alquanto generico, spesso con vuote formule di stile, occorre precisare che, secondo il costante orientamento di questa Corte la scelta sull'applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, al pari della determinazione dell'entità della pena, involgono apprezzamenti fattuali riservati al giudice del merito. Trattasi di valutazioni, quindi, insindacabili in sede di legittimità qualora sorrette, come nel caso di specie, da argomentazioni logiche e non corrispondenti a scelte palesemente arbitrarie. Quanto, poi, alla specifica doglianza mossa dalla difesa dell'Annunziata in merito al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti del presente giudizio e quelli della sentenza, passata in giudicato, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Noia (proc. 304/2013 RGNR — 422/2013 RG GIP) nonostante la contiguità temporale delle condotte delittuose, occorre evidenziare l'importanza accanto all'elemento temporale dell'unicità del disegno criminoso. Ebbene ai fini dell'unicità del disegno criminoso, è necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine ( ex multis Cass. Sez. V, n. 5599/14 Rv. 258862). In particolare l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spaziotemporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno dei due ( Cass. Sez. VI n. 35805/2007, Rv. 237643); 2 nei suoi confronti dal Tribunale di Noia. A detta della difesa il giudice di appello ha riconosciuto l'elemento 'Del resto, ove s~ volesse concludere diversamente, si verrebbe ad attribuire al profilo della contig).lità temporale rilevanza a di per se stesso considerato, assumendo invece lo stesso rilievo unicamente quale indice di una deliberata attuazione, quanto meno di massima, delle plurime violazioni sin dal primo, originario, mo.wento (Cass. Sez. III n. 896/2016 Rv. 266179). Nel caso di specie la Corte territoriale ha P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 22 dicembre 2016. ol - (o.J;_ - - - - - - - -- - - -.. . ·-. .. - applicato i suddetti principi escludendo correttamente la continuazione. 6~ [: ~•'ow_- 4 tt k- . ~~ - ~ L~_

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