Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24891 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24891 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BURDUJA ION N. IL 18/01/1986
avverso l’ordinanza n. 317/2015 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
02/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vi t’t eL, L te- 11a t,i lc~j.
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Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 2 aprile 2015 Il Tribunale del riesame di Venezia ha
dichiarato l’inammissibilità del ricorso articolato ex art. 309 cod.proc.pen.
nell’interesse di Burduja Ion avverso il provvedimento del Presidente della
Corte di Appello di Venezia disposto, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n.
69, art. 11, con il quale è stata applicata al suddetto una misura
cautelare. Tanto in ragione della esclusiva proponibilità del ricorso di
legittimità avverso le decisioni cautelari rese in tema di mandato di

motivi di ricorso, non compatibile con il ricorso in cassazione, così da
impedire anche l’ipotesi della conversione del gravame.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il difensore del Burduja ha proposto
ricorso in cassazione sostenendo la competenza del Tribunale del riesame
a decidere sullo status libertatis della persona arrestata, in base alla L. 22
aprile 2005, n. 69, e segnatamente in ragione del richiamo che l’art. 9
della citata legge compie al titolo primo del libro IV del cod.proc.pen. che
contiene tra l’altro, anche la disciplina dettata in materia di riesame dagli
artt. 309 e ss
3.
4.

Il ricorso è inammissibile.
Va ribadito, infatti, che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di
misure cautelari emessi nel corso della procedura per l’esecuzione di un
mandato d’arresto Europeo è disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, art. 9,
comma 7, secondo cui “si applicano le disposizioni dell’art. 719 c.p.p.” in
tema di procedura di estradizione passiva, ove si prevede che in questi
casi sia proponibile solo il “ricorso per cassazione per violazione di legge”
(tra le tante, Sez. 6, n. 7482 del 10/02/2009, dep. 20/02/2009, Messner,
Rv. 243239).
Non vale, in senso contrario, affermare che lo stesso art. 9 sopra citato
contiene anche un richiamo all’intero titolo del codice di rito relativo alle
misure personali con eccezioni esplicitate tra le quali non è annoverata la
disciplina del riesame si che questa finirebbe per convivere con il ricorso
di legittimità .
Tanto perché, quanto al controllo dell’intervento cautelare, la disciplina
ordinaria viene derogata ed espressamente disciplinata, con le
connotazioni tipiche della tassatività dei mezzi di impugnazione, proprio
in ragione del citato comma VII dell’art. 9, con la equiparazione in parte
qua delle decisioni cautelari rese in sede di estrazione e di mandato di
arresto europeo.

arresto europeo e considerata la assenza di una esplicita indicazione dei


Del resto, a ragionare diversamente, la norma in disamina non avrebbe
ragion d’essere: la convivenza, alternativa, anche se con accertamenti dal
perimetro cognitivo diverso, tra il riesame ex art. 309 cod.proc.pen. ed il
ricorso immediato per cassazione garantito solo per violazione di legge
sarebbe stata comunque già prevista dal sistema ( grazie al comma III
dell’art. 311 cod.proc.pen. a voler seguire pedissequamente
l’interpretazione offerta dal ricorrente) senza che fosse necessaria siffatta
esplicita previsione.

conversione ex art. 568 cod.proc.pen. ultimo comma, rende sul punto
non suscettibile di valutazione la relativa decisione in parte qua.
6. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende liquidata , secondo equità, nei termini
precisati nel dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso I’ll giugno 2015.

5. L’assenza di doglianze rispetto al mancato esercizio del potere di

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