Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24887 del 10/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 24887 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
BRUZZESE GIUSEPPE N. IL 26/04/1992
avverso l’ordinanza n. 699/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 09/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott.

0.1),P

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/05/2013

ritenuto In fatto
1. Con ordinanza del 9.8.2012 il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art.

309 cod.proc.pen. annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal
gip presso il tribunale di Palmi, nei confronti di BRUZZESE Giuseppe, per il reato di
cui agli artt. 575-577 c. 3 cod.pen., in danno di Fossari Francesco, assassinato con
tredici colpi di arma da fuoco, in Melicucco, il 2.8.2011, oltre che per il reato satellite
in materia di armi. L’antefatto dell’omicidio era stato individuato nella relazione
Antonella Bruzzese, sorella dell’indagato che si era andata deteriorando, tanto che la
donna aveva restituito, sia i gioielli che l’auto, di cui il Fossari le aveva fatto dono.
Il Tribunale riteneva che il quadro indiziario valorizzato dal gip fosse
significativo, ma non grave, poiché l’epilogo della relazione sentimentale tra la
Bruzzese ed il Fossari poteva essere considerato un fattore scatenante reazioni
ritorsive, ma non era il solo ipotizzabile, visto che la famiglia Bruzzese si era
manifestata apparentemente indifferente al naufragio della relazione. Il Tribunale
conveniva sul fatto che l’auto Alfa Romeo del Bruzzese, con a bordo due persone
venne filmata dalle telecamere sulla traiettoria dell’auto della vittima nei momenti
immediatamente precedenti e successivi l’omicidio; conveniva sul fatto che l’auto Alfa
Romeo venne vista repentinamente allontanarsi dal luogo del delitto, con a bordo due
persone e che due furono le pistole da cui partirono i tredici colpi che uccisero il
Fossari. Rilevava che la relazione tra l’autovettura Alfa Romeo ed il delitto era
avvalorata dal fatto che il padre dell’indagato aveva falsamente denunciato il furto
dell’auto a tredici giorni dal delitto, onde giustificarne la distruzione per sottrarla a
qualsivoglia controllo. Veniva ancora sottolineato che nel tempo precedente l’omicidio
erano stati registrati dieci contatti telefonici tra le utenze di Bruzzese Giuseppe,
Bruzzese Antonella e Bruzzese Serafino. Veniva rilevato che le evidenze portavano ad
instaurare una significativa correlazione tra l’omicidio e l’autovettura Alfa Romeo 147,
non si poteva dire con certezza chi sull’auto avesse preso posto, atteso che l’auto era
nella titolarità di Bruzzese Raffaele, il padre dell’indagato ed era in uso sia all’indagato
che al fratello Serafino, già sorvegliato speciale. Neppure a fronte delle conversazioni
intercettate tra Tigani Carmela e Fossari Bruno, fratello della vittima o tra Tigani
Carmela e la propria madre, il quadro di incertezza si dissolveva, poiché non era dato
comprendere se le informazioni di cui la Tigani era in possesso fossero frutto di sue
intuizioni personali, ovvero se avesse assistito al delitto o se avesse appreso da terzi
notizie sul delitto medesimo. Pertanto veniva ritenuto il compendio indiziario
sussistente, ma non grave in relazione a Bruzzese Giuseppe, cosicchè veniva
annullata l’ordinanza di custodia cautelare.

2.

sentimentale intrattenuta dal Fossari (coniugato peraltro con Donatella Paonne) con

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il pm presso il

Tribunale di Palmi, per dedurre:
2.1 mancanza , contraddittorietà e manifesta illegittimità della motivazione
quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Bruzzese e dai suoi familiari, per
violazione art. 199 cod.proc.pen. poiché il congiunto, al momento in

cui vennero

sentiti i parenti non aveva ancora acquisito la qualifica di indagato, tanto che fu lo
stesso tribunale del riesame a ritenere non configurato un quadro indiziante serio.
l’iscrizione del Bruzzese seguì solo all’acquisizione dei dato. medico legali, dei tabulati
telefonici e dell’intercettazioni delle telefonate tra Tegani e Fossari Bruno.
Sarebbero state trascurate le dichiarazioni di Giovinazzo Raffaele e Ierinò
Rocco Francesco che smentirebbero l’alibi dell’indagato, nonché i ripetuti contatti
avuti tra i membri della famiglia poco prima del delitto.
2.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illegittimità della motivazione
relativamente alla esclusione dell’utilizzo in via esclusiva dell’auto in capo a Bruzzese
Giuseppe, a fronte di un folto testimoniale che ebbe a rappresentare che l’indagato ne
aveva un uso esclusivo.
2.3 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illegittimità della motivazione
quanto alla non rilevanza delle intercettazioni delle conversazioni tenute dalla Tegani:
questa non ebbe a fare riferimento a voci correnti, ma ebbe ad acquisire le notizie da
don Ciccio, alias suo zio Ierìriò, frequentatore di Bruzzese Giuseppe, fonte quindi
qualificata .
2.4 Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 273 cod.proc.pen.:
sussisterebbe un consistente fumus di colpevolezza desumibile:a) dalle valutazioni
medico legali e dai rilievi della polizia scientifica; b) dall’analisi dei tabulati dell’utenza
dell’indagato e dei componenti la famiglia Bruzzese; c) dall’assenza di alibi in capo
all’indagato nell’orario in cui ebbe luogo il delitto; d) dalla falsità della denuncia di
furto dell’auto Alfa Romeo sporta dal padre dell’indagato. Sarebbe quindi affiorato un
quadro significativo del contesto in cui ebbe a maturare l’intento omicida e gli indizi
andavano valutati in una visione unitaria.
2.5 Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione
all’art. 110 cod.pen., atteso che l’eventualità di un concorso di Bruzzese Giuseppe con
i suoi familiari (padre e fratello) era stata delineata con chiarezza, cosicchè a
prescindere dall’imputazione provvisoria, la condotta di Bruzzese

Giuseppe era

innegabile che avesse fornito un significativo contributo sotto il profilo morale ,

nonché sul piano materiale , con il che il ragionamento del tribunale secondo cui non
vi sarebbero dati individualizzanti in capo al Giuseppe, piuttosto che in capo a Raffaele
o Serafino Bruzzese, oltre che essere smentito dalle evidenze disponibili,
configurerebbe un’erronea applicazione dell’art. 110 cod.pen, considerato che il gip
3

Sul punto quindi la motivazione suonerebbe illogica e contraddittoria. Tanto più che

non ebbe affatto ad escludere che altri componenti della famiglia Bruzzese abbiano
partecipato al delitto (tanto più che sicuramente due furono le pistole), ma
certamente i rapporti tra l’indagato ed Il padre, ovvero tra l’indagato ed il fratello non
possono essere considerati di reciproca esclusione , come emerge dalla motivazione
del Tribunale.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’ordinanza del tribunale del riesame, che pure ammette la sussistenza di un
quadro indiziario significativo, ma non grave , è sicuramente viziata da una forzatura
nel ragionamento, che ne evidenzia i tratti di manifesta illogicità. In primis deve
essere rilevato che, come sottolineato dalla parte pubblica ricorrente, il tribunale non
ha affatto escluso l’ipotesi di un concorso ex art. 110 cod.pen. del Bruzzese con altri
soggetti, tra cui il fratello o il padre , accreditato tra l’altro da un intenso colloquiare
per via telefonica – in particolare da dieci contatti registrati tra le utenze di Giuseppe
Bruzzese, Antonella Bruzzese e Serafino Bruzzese, alcuni dei quali intercorsi tra le ore
13,52 e le ore 14,01 , ovverosia nel tempo in cui aveva esecuzione l’omicidio- , dal
fatto che i dati medico legali hanno evidenziato il concorso di due armi nella
causazione della morte -seguita a ben tredici colpi di armi da sparo- e quindi
dell’azione di due soggetti agenti, dal fatto che sicuramente per consumare l’omicidio
venne usata l’auto Alfa Romeo che, ancorchè intestata al padre dell’indagato era
in uso al Giuseppe, dato che aveva attitudine dimostrativa quanto meno della messa
a disposizione dell’auto usata per il delitto da parte dell’indagato. Pertanto laddove si
ribadiva la fondatezza dell’ipotesi del concorso di persone nel reato in oggetto , non
poteva essere esclusa la partecipazione dell’Indagato, pena la pesante forzatura delle
evidenze disponibili.
Infatti, come rilevato dal Pm ricorrente , il dato probatorio più significativo è
stato offerto dalle telecamere, che ebbero a registrare il passaggio della Alfa Romeo in
questione con a bordo due persone, nel suo transitare nei momenti immediatamente
precedenti il delitto verso il luogo del fatto e nei momenti immediatamente successivi
in allontanamento da detto luogo , il che imponeva di istituire – come fu fatto- una
correlazione tra il delitto e l’auto. Sulla disponibilità dell’auto però le osservazioni
condotte dal tribunale non sono pienamente rispondenti alle emergenze acquisite, sia
di tipo testimoniale , che di tipo documentale ( plurimi controlli delle forze dell’ordine
di Polistena, precedenti al fatto) dalle quali risultava che l’auto era solo formalmente
intestata al padre dell’indagato , -tanto che al momento della falsa denuncia di furto
questi non fu in grado neppure di indicarne l’esatto colore- , avendola sempre avuto
in uso esclusivo il Giuseppe. Il dato dunque sul quale l’incedere del tribunale è stato
41.

Considerato in diritto

basato non è rispondente ai dati processuali e dunque mina in radice in modo
manifesto la logicità del costrutto. Costrutto che non poteva non basarsi sul dato
significativo della correlazione dell’auto con il delitto, avvalorata dalla intervenuta
falsa denuncia di furto ad opera del padre dell’indagato, sul dato della presenza di due
soggetti all’interno di detta auto nel doppio passaggio verso il luogo del delitto ed in
allontanamento da questo, in prossimità del fatto di sangue, sul dato della
riportabilità dell’auto all’indagato al di là della formale diversa intestazione.
provvedimento impugnato non è fondato su una coerente analisi critica di tutti gli
elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo;
quadro alla luce del quale appare invece dotata di adeguata plausibilità logica e
giuridica l’attribuzione agli elementi che attingono direttamente l’indagato del
requisito della gravità, così come del resto già ritenuto dal gip che aveva apprezzato
detti elementi come conducenti con un elevato grado di probabilità , rispetto al tema
dell’indagine concernente il concorso dell’indagato nel reato di omicidio del Fossari.
La valutazione che deve essere compiuta verte sul grado di inferenza degli indizi e
quindi sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata
probabilità di colpevolezza , anche se non di certezza, ragion per cui la motivazione
del tribunale non supera il vaglio di legittimità. L’ordinanza va annullata con rinvio per
nuovo esame che andrà condotto nel rispetto delle regole della logica e della
conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di
colpevolezza , prescritti dall’art. 273 cod.proc.pen., per l’emissione dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale.

pahm.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, addì 10 maggio 2013.

Se ne deve concludere che lo sviluppo argomentativo della motivazione del

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